Giuseppina Panebianco
Professoressa Ordinaria di diritto penale, Università di Messina
(Contributo pubblicato online first)
Abstract
A tre anni dalla sua introduzione il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, vulgato come revenge porn, non sembra aver dato buona prova. I dati non particolarmente incoraggianti sull’efficienza dell’art. 612-ter c.p. sollecitano una riflessione sui suoi limiti strutturali, sia pure senza il conforto del confronto con la prassi, non disponendosi ancora di significativa giurisprudenza su questo reato. Peraltro il recente intervento legislativo sul codice della privacy, inteso a rafforzare la tutela della persona offesa con misure extrapenali, pur segnando un passo avanti sul piano del “contenimento dell’offesa”, non giova a soddisfare le aspirazioni di contrasto del fenomeno empirico-criminoso, che richiederebbero ben altri strumenti volti a colmare il deficit culturale che lo alimenta.
Three years after its introduction, the offence related to the so-called “revenge porn” does not seem to have proven effective. It seems appropriate to analyse Article 612-ter of the Criminal Code to assess its limitations, even if there is no significant case-law on this offence at the moment. Furthermore, the recent introduction of measures in order to reinforce the victim protection fails to satisfy the requirement to prevent revenge porn. Actually, educational tools would be needed to bridge the cultural deficit that powers this criminal phenomenon.
Sommario
1. Il “parto precipitoso” di una fattispecie inefficiente. – 2. L’opportunità di una disposizione incriminatrice dedicata alla diffusione illecita di contenuti intimi. – 3. Questioni di lessico. – 4. La destinazione privata delle immagini o video a contenuto sessualmente esplicito e il risvolto probatorio della mancanza di consenso alla loro diffusione. – 5. Le condotte rilevanti: tra potenzialità espansive e vuoti di tutela. – 6. Il discutibile “pasticcio” delle aggravanti. – 6.1. Segue: l’irrilevanza della minore età della vittima e la problematica coesistenza con i delitti di pornografia minorile. – 7. La discutibile ragionevolezza della sanzione. – 8. Il recente rafforzamento della tutela della persona offesa con misure extrapenali. – 9. L’auspicio della prevenzione mediante l’educazione.