Il diritto ad essere diversi: oltre il binarismo nella rettificazione di sesso?

Giulia Sulpizi

Dottoranda di ricerca in Diritto, mercato e persona, Università Ca’ Foscari (Venezia) – Université Sorbonne Paris Nord (Paris)

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nella società contemporanea emerge sempre più l’esigenza di non distinguere solamente tra genere maschile e femminile, dovendosi, piuttosto, dare atto, come riconosce anche la scienza medica, dell’esistenza del non binarismo. Con la l. n. 164/1982, in tema di procedimento di rettificazione di sesso, è stata introdotta in Italia una disciplina che, seppure innovativa per l’epoca della sua entrata in vigore, non include alcun tertium genus nell’ambito del transessualismo. Da qui, emerge la questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata dal Tribunale di Bolzano, relativa all’art. 1 della suddetta legge in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, c. 1, Cost., in relazione quest’ultimo all’art. 8 CEDU. Alla luce, dunque, della precedente giurisprudenza costituzionale e del quadro comparatistico, esaminando quegli ordinamenti in cui si è affermata l’esistenza di un “diverso” rispetto alle classificazioni “uomo” e “donna”, ci si interroga se il sistema giuridico italiano possa giungere a riconoscere espressamente, nel proprio panorama costituzionale, il non binarismo. Partendo, infatti, dall’assunto che la stessa Carta del 1948 non sia improntata ad una netta logica duale, di bipartizione fra maschile e femminile, ci si interroga su quali siano le opportunità e le sfide cui tale innovazione condurrebbe, stante la necessità di tutelare, in prospettiva pluralista ed egualitaria, un mutamento sociale e culturale ormai ineludibile.

In contemporary societies we cannot distinguish anymore between male and female, but we have to consider the existence of non binary identities. Thanks to l. n. 164/1982, regarding the procedure for changing sex qualification, in Italy the possibility to be defined as a tertium genus has not been granted. Starting from this assumption, the Italian Constitutional Court has recently heard a case dealing with the compatibility between art. 1 of the above mentioned law and articles 2, 3, 32 and 117, c. 1 Cost., in relation with art. 8 ECHR. After a brief analysis of previous constitutional justice decisions and of other legal systems, that acknowledge non binary people, we can then take into account whether is it possible in our country to give a legal status and recognition to non binarism. Having in mind that the Italian Constitution itself does not mention a strict division among sexes and genders we can examine which are the main pros and cons of this possible legislative innovation, in order to create a more inclusive and cohesive society.

Sommario

1. Per chiarire dei concetti fondamentali: binarismo e non binarismo. – 2. La questione sottoposta alla Corte costituzionale. – 3. Il composito quadro giurisprudenziale nazionale. – 4. I precedenti della Corte Edu – 5. Il panorama comparato. – 6. La soluzione del giudice delle leggi. – 7. Opportunità e criticità della soluzione adottata. – 7.1 Considerazioni conclusive.

Appunti per un progetto abolizionista

Francesco Rana

Dottorando di ricerca in diritto civile, Università di Torino

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Negli studi di genere, in particolare nell’ambito delle teorie transfemministe e queer, è in corso un dibattito intorno all’idea che il genere debba essere in qualche modo “abolito”. Gli abolizionismi sono vari e varie sono le critiche sollevate da chi teme che l’abolizione possa rivelarsi controproducente e persino indebolire la tutela delle soggettività non conformi al modello binario etero-patriarcale. Dopo aver illustrato il quadro filosofico-politico di riferimento e introdotto la prospettiva abolizionista, il presente contributo si propone di offrire alcuni spunti di riflessione circa la forma che i concetti giuridici di sesso e genere assumono nella materia della rettificazione anagrafica, mettendo in luce l’irrazionalità prodotta dallo stratificarsi di interventi del legislatore e delle corti: la “definitional rupture”, che i concetti di sesso e genere stanno attraversando, ha invaso il linguaggio giuridico. Il lavoro si chiude con alcune considerazioni conclusive circa l’opportunità e la fattibilità di una proposta di abolizione “minima”, consistente nell’abrogazione delle norme che prescrivono l’attribuzione di sesso alla nascita.

In gender studies, especially within the framework of transfeminist and queer theories, there is an ongoing debate around the idea that gender should somehow be “abolished”. There are various forms of gender abolitionism, as varied are the critiques raised by those who fear that abolition could prove counterproductive, potentially weakening the protection of identities that do not conform to the binary hetero-patriarchal model. Having outlined the relevant political philosophical theoretical background and introduced the abolitionist perspective, this paper aims to provide some insights on how legal concepts of sex and gender take form in the area of civil status’ rectification, highlighting the irrationalities produced by the interplay of legislative and judicial interventions. The “definitional rupture” that the concepts of sex and gender are currently undergoing has permeated legal language. The paper concludes with some final thoughts on the aptness and feasibility of a proposal of “minimal” abolition, consisting of the repeal of rules that mandate the attribution of sex at birth.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Il problema della definizione di ‘sesso’ e ‘genere’ – 3. Abolire il genere? – 4. Il sesso e il genere nell’ordinamento dello stato civile: attribuzione e rettificazione anagrafica. – 5. Segni di cedimento del binarismo. – 6. La decertificazione come strategia di abolizione minima.

Profili processuali del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso in Italia e in Francia

Alessandro Nascosi

Professore Associato di diritto processuale civile, Università di Ferrara

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Lo scritto prende in esame gli aspetti processuali del giudizio di riassegnazione del genere nell’ordinamento italiano e in quello francese, ove la regolamentazione della materia è piuttosto recente. Come si osserverà nel presente contributo, l’ordinamento d’oltralpe predilige un accertamento dell’aspetto psicologico dell’identità di genere (che valorizza l’autodeterminazione dell’individuo), prescindendo del tutto da ogni aspetto medicalizzante della vicenda, a differenza del nostro sistema che conserva tuttora un accertamento giurisdizionale del percorso medico-psicologico compiuto dall’istante.

The paper examines the procedural aspects of the reassignment of gender in the Italian and French legal systems, where the regulation of the matter is quite recent. Certainly important, as will be observed in this contribution, the order beyond the Alps prefers an assessment of the psychological aspect of gender identity (which values the self-determination of the individual), completely disregarding every medicalizing aspect of the story, unlike our system that still retains a judicial assessment of the medical-psychological path made by the instant.

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. Il rito applicabile – 3. La fase istruttoria. – 4. La sentenza costitutiva del nuovo status. – 5. La regolamentazione del giudizio di riassegnazione del genere anagrafico in Francia. – 6 Rilievi conclusivi.