Diffamazione e hate speech: quando il giudizio non è meramente critico ma discriminatorio in ragione dell’orientamento sessuale

Antonella Madeo

Professoressa associata di Diritto penale, Università degli studi di Genova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nella sentenza in esame, Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ud. 28 aprile-dep. 5 luglio 2022, n. 25759, la Cassazione affronta un tema classico: i confini tra esercizio del diritto di critica e diffamazione. Il caso, peraltro, presenta una peculiarità che, a quanto ci consta, non ha precedenti: il giudizio critico su cui verte la vicenda appare discriminatorio in ragione dell’orientamento sessuale del destinatario. Esso è rivolto, infatti, ad un’associazione in ragione delle sue finalità statutarie, rappresentate dalla lotta contro le discriminazioni e dalla promozione dell’inclusione sociale delle persone omossessuali. Il pregio della pronuncia è avere attribuito per la prima volta al giudizio diffamatorio discriminatorio valenza di hate speech, sulla falsariga dell’orientamento della giurisprudenza europea, nonché avere sottolineato la rilevanza dell’attualità del fatto oggetto di critica ai fini della pertinenza.

In the decision, Italian Court of Cassation, fifth criminal section, hearing on April 28th published on July 5th 2022, no. 25759, the Cassation deals with a classic theme: the boundaries between the exercise of the right to criticize and defamation. The case, moreover, presents a peculiarity which, as far as we know, is unprecedented: the critical judgment on which the story relates appears to be discriminatory due to the sexual orientation of the addressee. In fact, it is addressed to an association due to its statutory purposes, represented by the fight against discrimination and the promotion of the social inclusion of homosexual people. The merit of the decision is to have attributed for the first time to the discriminatory defamatory judgment the value of hate speech, according to the European case-law, as well as to have underlined the relevance of the actuality of the fact object of criticism for the purposes of pertinence.

Sommario

1. Il fatto. – 2. La vicenda giudiziaria. – 3. I requisiti per l’esercizio legittimo del diritto di cronaca, di critica, di satira. – 4. Le argomentazioni della Cassazione. – 4.1. Sulla veridicità del nucleo fattuale. – 4.2. Sull’attualità qualificante l’interesse pubblico. – 4.3. Sulla qualificazione del giudizio dissenziente come critica politica. – 4.4. L’intento, il contenuto e la forma discriminatoria: gli estremi dello hate speech. – 4.5. Sul limite della continenza. – 5. Osservazioni conclusive.

Non imposta, né vietata: l’omogenitorialità a metà del guado, tra Corti e processo politico

Angelo Schillaci

Professore Associato di Diritto pubblico comparato, “Sapienza” Università di Roma

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’articolo offre una ricostruzione della giurisprudenza interna in materia di omogenitorialità, con particolare attenzione all’intervento delle recenti sentenze n. 32 e 33 del 2021 della Corte costituzionale. Gli approdi della giurisprudenza sono inquadrati nella cornice dell’evoluzione del diritto di famiglia italiano, che ha progressivamente abbandonato una prospettiva ricostruttiva di carattere dogmatico, a favore di un approccio più sensibile alla concretezza delle relazioni che sono alla base delle diverse esperienze di vita familiare. In quest’ottica, l’A. si interroga sul rilievo crescente dell’interesse del minore e sulle trasformazioni del paradigma antidiscriminatorio nel trattamento giuridico dell’omogenitorialità.

The article provides an overview of the Italian case law regarding same-sex parenthood, in relation with the latest decisions of the Italian Constitutional Court (no. 32 and 33/2021). The relevant case law is analyzed in the light of the evolution of Italian family law, which has gradually abandoned dogmatic approaches, in favor of a deeper sensitivity towards the different experiences of family life. In this vein, the A. questions the growing importance of the best interests of the child and the transformations of the principles of equality and non-discrimination in the legal treatment of same-sex parenthood.

Sommario

1. Premessa. – 2. Omogenitorialità ed evoluzione del diritto di famiglia.  – 3. Interesse del minore, responsabilità genitoriale e procreazione medicalmente assistita: alcuni cenni. – 3.1 Omogenitorialità e tenuta della ratio della legge n. 40/2004. – 3.2 Omogenitorialità, p.m.a. e costituzione dello status di figlio. – 3.3 Segue: la posizione della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. – 4. Alcune ulteriori tappe del riconoscimento giuridico dell’omogenitorialità, tra Corti e processo politico. – 4.1 Orientamento sessuale, responsabilità e funzioni genitoriali nella giurisprudenza: il ricorso all’adozione in casi particolari. – 4.2 Segue: la continuità dello status del minore nato all’estero. – 4.3 Lo specifico rilievo delle modalità della nascita nel caso dell’omogenitorialità maschile. – 5. Gli approdi più recenti della giurisprudenza costituzionale: le sentenze n. 32 e 33 del 2021. – 5.1 Un «cambio di sguardo». – 5.2 La sentenza n. 33 e il diverso rilievo delle modalità della nascita. – 5.3 Caratteri del monito al legislatore. – 6. Rilievi conclusivi.