Sui “venuti al mondo” grazie alla surrogazione di maternità, la Corte Edu supporta le Sezioni unite, ma delude (comprensibilmente) qualche aspettativa. Osservazioni a partire dalla sentenza C. c. Italia

Cristina Luzzi

Assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la sentenza C. c. Italia, la Corte Edu conferma l’idoneità dell’adozione in casi particolari a garantire, tempestivamente ed effettivamente, il diritto dei bambini nati grazie alla surrogazione di maternità al riconoscimento del rapporto di filiazione con il padre o la madre sociali, supportando così anche l’orientamento delle Sezioni unite sul punto. Inoltre, l’assenza di profili di novità della decisione conferma la perdurante primazia assunta in sede convenzionale dal legame biologico nella costruzione delle relazioni genitoriali, nonché la capacità dell’adozione in casi particolari di conciliare il divieto interno di surrogazione di maternità, e la dignità da quest’ultimo presidiata, con il diritto dei bambini a essere riconosciuti figli dei propri genitori solo sociali.

In C. v. Italy, the ECHR ruled that the Italian mechanism “special cases adoption” is suitable to guarantee in a prompt and effective manner the right of children born through a gestational surrogacy arrangement abroad to establish legally recognised filiation with their intended parents. The ECHR thus supported the previous decision of the Italian Court of Cassation, Plenary Assembly, on this issue. Moreover, in the analysed judgment, the ECHR confirmed biological ties relevance in the construction of parental relationships, as well as the ability of special cases of adoption to balance the domestic ban of surrogacy with the right of children to be recognized by their intended parents

Sommario

1. La complessità del panorama giurisprudenziale interno a proposito dello status filiationis dei bambini nati attraverso la surrogazione di maternità.– 2. Il diritto del minore all’identità personale tra possibili drammaticità della prassi e doverosi meccanismi di tutela effectifs e cèleres. – 3. All’origine di tutto: la surrogazione di maternità quale nodo irrisolto (o irrisolvibile?) anche a Strasburgo.

Stato giuridico e parentela del minore adottato in casi particolari: limiti applicativi e istanze di tutela dei nati da p.m.a. in coppia femminile e g.p.a.

Stefania Stefanelli

Professore associato di Diritto privato, Università di Perugia

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il saggio analizza l’evoluzione interpretativa e normativa che ha condotto l’adozione in casi particolari a fungere da clausola di garanzia del diritto del minore ad avere uno stato giuridico coerente con la sua consolidata affettività, nonché a vedersi riconosciuto il pieno inserimento nella rete parentale dell’adottando. Conclusivamente, l’autrice evidenzia i limiti e le residuali criticità evidenziati dall’applicazione di tale istituto giuridico all’accerto dello stato di figlio del nato in Italia attraverso la procreazione medicalmente assistita praticata all’estero su richiesta di coppie femminili, oppure grazie alla gestazione per altri.

The essay analyzes the evolutionary interpretation that led adoption in special cases to serve as a guarantee clause for the child’s right to a legal status consistent with his or her established affectivity, as well as to be granted full inclusion in the adoptee’s parental network. In conclusion, the author highlights the limitations and residual critical issues highlighted by the application of this legal institution to the formation of child status for those born in Italy through medically assisted procreation practiced abroad at the request of female couples, or through surrogacy.

Sommario

1. Evoluzione dell’adozione in casi particolari. – 2. Regime della parentela e conseguenze rispetto ai rapporti personali, ai diritti patrimoniali e successori dell’adottato. – 3. Alternatività e rationes specifiche dell’adozione in casi particolari. – 4. Valutazione dell’interesse del minore alla dichiarazione di adottabilità ovvero all’adozione mite. – 5. Valorizzazione dell’affettività del minore. – 6. Evoluzione di diritto positivo. – 7. Difficoltà o impossibilità di accedere all’adozione piena. – 7.1. Il procedimento alla luce della riforma Cartabia e l’acquisizione dei consensi. – 7.2. Ipotesi di applicazione dell’art. 44, comma 1, lett. d). – 8. Residuali criticità del ricorso all’adozione in casi particolari, con particolare riguardo alla filiazione da due donne o attraverso gestazione per altri.

L’adottato in casi particolari e l’unicità dello stato di figlio: riflessi sistematici del tramonto di un dogma

Federico Azzarri

Professore associato di Diritto Privato, Università di Pisa

(contributo pubblicato online first)

Abstract

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che escludevano che l’adozione in casi particolari determinasse l’insorgenza di rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante. La condivisibile decisione, abbattendo la più significativa differenza tra la condizione giuridica dell’adottato con adozione piena e quella dell’adottato con adozione semplice, reca un importante contributo di effettività al principio dell’unicità dello stato di figlio, imponendo altresì di rimeditare alcuni aspetti tipici dell’adozione in casi particolari che non appaiono più in linea con l’innovazione impressa dalla Consulta all’istituto. Al contempo, il nuovo regime dell’adozione semplice si rivela maggiormente garantista anche nei confronti dei minori nati all’estero da gestazione per altri il cui rapporto di filiazione col genitore non biologico non possa essere riconosciuto in Italia in ragione dell’asserita contrarietà all’ordine pubblico del relativo atto di nascita. Tuttavia, sul punto, non persuadono le ragioni che hanno ancora recentemente indotto le Sezioni Unite a ribadire il diniego alla trascrizione del provvedimento straniero costitutivo dello status di questi minori.

The Constitutional Court declared the invalidity of the provisions which denied the kinship between the child adopted “under special circumstances” and the relatives of the adopter. According to the Court, these children have the status of a son or a daughter, therefore they cannot be deprived of the family ties with the other family members without disregarding their identity. In fact, after the filiation reform, kinship relationships with relatives of both parents are guaranteed on equal terms to all children. The judgment, overcoming the most important difference between the full adoption and the adoption in special cases, has substantial consequences on the inheritance law; moreover, it points out some inconsistencies of the system of the adoption introduced by the Law 184/1983. Eventually, the judgement also improves the status of the children born abroad through surrogacy and then adopted in Italy by the non-biological parent. Nevertheless, it does not persuade the refusal of the Italian legal system (confirmed by the United Chambers of the Supreme Court) to recognize the filiation ties constituted by the foreign law towards the intended parent.

Sommario

1. La parentela dell’adottato in casi particolari nell’orizzonte della sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022. – 2. Status e reti parentali. – 3. Lo status dell’adottato in casi particolari e l’irragionevole privazione della parentela con la famiglia dell’adottante. – 4. L’inidoneità delle residue divergenze tra adozione semplice e adozione piena a intaccare lo status dell’adottato in casi particolari. – 5. Il tramonto del dogma dell’esclusività dell’appartenenza familiare… – 6. …e di altri dogmi del diritto delle adozioni. – 7. Adozione in casi particolari e diritto ereditario. – 8.  La controversa revocabilità dell’adozione in casi particolari. – 9.  Il consenso all’adozione in casi particolari del genitore legale. – 10. Le persistenti obiezioni al mancato riconoscimento dello status dei nati da gestazione per altri (anche all’indomani di Cass., Sez. Un., 38162/2022). – 11. (Segue) La tutela convergente del diritto (del minore) allo status e del diritto (dei genitori) all’autodeterminazione riproduttiva.

Alla migliore delle famiglie possibili. Brevi considerazioni sull’adozione da parte dei single

Stefano Corso

Dottorando di ricerca in Diritto privato, Università di Padova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il saggio mira ad offrire un contributo, da un lato, allo studio dell’adozione da parte del singolo e, dall’altro, alla ricerca di prospettive di riforma dell’adozione nell’ordinamento italiano. Dopo un’analisi dell’attuale disciplina, un raffronto con altre esperienze giuridiche europee e una ricognizione sul piano del diritto internazionale, esamina una proposta normativa innovativa, dal taglio trasversale. L’articolo conclude, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2021, con una sintesi delle riflessioni, in chiave critica e sistematica.

The essay aims to make a contribution, on the one hand, to the study of adoption by individuals and, on the other, to the search for perspectives on the reform of adoption in the Italian legal system. After an analysis of the current discipline, a comparison with other European legal experiences and a recognition at the level of international law, it examines an innovative regulatory proposal, with a transversal slant. It concludes, taking the Constitutional Court ruling no. 252 of 2021 as a starting point, with a summary of the reflections, from a critical and systematic perspective.

Sommario

1. Paradigma matrimoniale, mitologia della famiglia. – 2. L’adozione del minore da parte del singolo nell’ordinamento italiano. – 3. L’adozione da parte dei single negli ordinamenti europei. – 4. L’influsso del diritto internazionale nel diritto minorile interno con riguardo all’adozione di minori. – 5. A proposito di una proposta. – 6. La migliore delle famiglie possibili.

Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine pubblico e adattamento delle norme in tema di adozione

Sara Tonolo

Professoressa Ordinaria di Diritto internazionale, Università degli Studi di Trieste

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Le difficoltà concernenti il riconoscimento degli atti di filiazione esteri, per effetto della natura di ordine pubblico del divieto di surroga di maternità, previsto dall’art. 12 l. 40/2010, determinano la necessità di esplorare possibili alternative quali ad esempio il proposto adattamento delle norme nazionali in tema di adozione. L’articolo esamina tali soluzioni e le criticità ad esse connesse alla luce del principio di continuità degli status e dei diritti fondamentali di figli e genitori.

The difficulties concerning the recognition of foreign parentage acts, due to the public policy nature of the prohibition of surrogacy, provided for by Article 12 Law 40/2010, determine the need to explore possible alternatives such as the proposed adaptation of national rules on adoption. The article examines these solutions and the related critical issues in the light of the principle of cross-border continuity of status and of the fundamental rights of children and parents.

Sommario

1. Osservazioni introduttive. – 2. L’evoluzione della nozione di ordine pubblico in tema di trascrizione di atti nascita esteri. – 3. L’adattamento delle norme in materia di adozione e i limiti di tale soluzione. – 4. Osservazioni conclusive.