Terre di mezzo e mine vaganti: il riconoscimento giuridico del genere della persona trans

Nausica Palazzo

Postdoctoral Fellow, Hebrew Unversity of Jerusalem

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo tenta di ricostruire in chiave critica l’approccio dei sistemi giuridici contemporanei, in particolare europei, al riconoscimento dell’identità di genere (RGIG). La comunità trans gode di una insufficiente protezione giuridica. Ciò è conseguenza diretta dell’approccio dei sistemi giuridici occidentali all’elevazione delle identità al piano del giuridico, approccio che ad oggi utilizza identità singolari anziché plurali, statiche anziché fluide. Da ciò consegue l’esclusione dalla protezione e egida del diritto di soggetti esibenti identità non conformi. Dal punto di vista procedurale, un simile approccio si traduce nella creazione di tutta una serie di requisiti per ottenere il RGIG che, a più attenta analisi, difficilmente si giustificano dal punto di vista dell’interesse pubblico. Si pensi in particolare al requisito della sterilizzazione forzata o della riassegnazione chirurgica del sesso – insieme di requisiti che il contributo inquadra in termini di “sanzione” per aver attraversato i confini del genere dato nonché “misura preventiva” volta a impedire futuri attraversamenti. A partire da tali premesse, il saggio affronta in primis il tema della rilevanza giuridica delle identità attraverso il prisma delle teorie queer; di qui si prefigge analizzare il costo di categorie giuridiche “non inclusive” – per come sopra definite – nel contesto della Corte europea dei diritti dell’uomo; a seguire, il contributo offre una breve disamina del principio di autodeterminazione come principio cardine della disciplina giuridica il RGIG; segue una breve analisi della sua diffusione nel contesto europeo e della sua compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il quinto paragrafo, infine, tenta di tirare le somme, procedendo alla riscrittura di un estratto del famoso caso Hämäläinen per dimostrare come il diritto possa efficacemente inglobare i postulati delle teorie queer, senza che il queer si traduca in mera decostruzione di processi iusgenerativi.

The present paper seeks to critically assess the contemporary approach to legal gender recognition. The trans community is insufficiently protected by the law: too often policymakers are unaware or willingly ignoring the cost that categorizations reflecting static – as opposed of fluid –, singular – as opposed of multiple – identities impose on group “outsiders”. A similar approach has resulted in the establishment of a plethora of conditions to obtain legal gender recognition. On careful examination, these conditions hardly withstand scrutiny. A major example concerns practices involving sterilization o sex reassignment procedures: such practices yield a profound impact on human bodies. Such an impact should more correctly be framed in terms of ‘punishment’ for having trespassed the boundaries between genders, as well as a wall to prevent that person from making her choice reversible. Based on this premise, the paper first explores the topic of legal categorizations through the lens of queer theory; it then moves to analyze the cost insufficiently inclusive categories impose on group outsiders unable to align with the dominant understanding of identity underlying a certain category; it then takes the European Convention of Human Rights as a case study to demonstrate how this approach is detrimental to the trans community, and particularly to individuals unwilling to undergo gender reassignment procedures; section 4 explicates the many advantages of an approach to legal gender recognition based on self-determination. Ultimately, section 5 takes stock of the discussion and moves to rewrite a passage in the Hämäläinen decision, to illustrate how queer tenets can be effectively embedded into the law, without ‘queer’ implying a mere deconstruction of jurisgenerative processes.

Sommario

1. Introduzione – 2. Categorie e teorie queer – 3. Binarismo di genere e Corte europea dei diritti dell’uomo – 4. Un approccio queer al riconoscimento dell’identità di genere: l’autodeterminazione – 5. Un’applicazione concreta: il caso Hämäläinen – 6. Conclusioni.

Il difficile connubio tra tradizione ed innovazione nella tutela dei diritti delle persone LGBT in Asia. Le esperienze di Taiwan, Giappone ed Indonesia a confronto

Giacomo Giorgini Pignatiello

Dottorando di ricerca in diritto pubblico comparato, Università di Siena

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con l’erompere del XXI secolo la retorica degli asian values sembra scolorire a fronte delle molteplici vie con le quali i diversi sistemi giuridici orientali hanno inteso affrontare il tema della realizzazione dei diritti umani ed in particolare, nel caso che qui occupa, dei diritti delle persone LGBT. Il presente contributo tenta dunque di ricostruire, in prospettiva comparata, il quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale di diversi ordinamenti giuridici (Taiwan, Giappone e Indonesia), espressione delle differenti tendenze nello sviluppo del rapporto tra potere pubblico e diritti delle persone LGBT nel contesto del mondo asiatico.

At the beginning of the 21st century,the Asian values rhetoric is almost at a dead end. Several eastern legal systems experienced different ways and levels in the implementation of fundamental rights, and particularly LGBT rights. The present contribution aims at drawing the legal framework, case law, and doctrinal debate of several countries (namely Taiwan, Japan, and Indonesia), which reveal different ongoing tendencies in Asia as for the development of the relationship between public power and LGBT rights.

Sommario

1. Valori occidentali vs. Valori asiatici: una tensione in continua evoluzione. – 2. La questione dei diritti LGBT in Asia e la selezione dei casi rilevanti. – 3. Taiwan: un’isola arcobaleno nei mari dell’Asia. – 4. Il Giappone nella morsa della tradizione. – 5. L’Indonesia sull’orlo di una crisi costituzionale. – 6. Riflessioni e prospettive di intervento.



“Quest’unione civile non s’ha da fare”: il processo a Forza Nuova e l’equiparazione dell’omofobia al razzismo

Alessandro Cirelli

Avvocato, Foro di Rimini

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il presente elaborato vuole indagare il fenomeno dell’odio razziale in ambito giuridico e non solo, cercando di comprendere se sussistano o meno differenze concrete fra i fenomeni del razzismo e dell’omofobia, i quali traggono origine dal medesimo odio. Si trae spunto da un caso concreto avvenuto nella città di Cesena dove, a pochi mesi dall’approvazione della c.d. legge Cirinnà, mentre le prime due coppie gay si accingevano a celebrare la propria Unione Civile, nella piazza antistante il Municipio alcuni appartenenti a Forza Nuova organizzavano un finto funerale. I partecipanti al corteo funebre saranno tutti rinviati a giudizio per Istigazione all’odio Razziale, avanti al Tribunale di Forlì.

This paper aims to investigate the phenomenon of racial hatred in the legal field and beyond, trying to understand whether or not there are concrete differences between the phenomena of racism and homophobia, which originate from the same hatred. It is inspired by a concrete case that took place in Cesena where, a few months after the approval of the Cirinnà law, while the first two gay couples were preparing to celebrate their Civil Union, in the square in front of the Town Hall some members of Forza Nuova organized a fake funeral. The participants in the funeral procession will all be sent to trial for Incitement to Racial Hate, before the Court of Forlì.

Sommario

1. Introduzione – 2. “Quest’unione civile non s’ha da fare”: il funerale di Forza Nuova alle coppie gay – 3. Il Razzismo – 4. Il razzismo contemporaneo: fra tabù della razza e razzismi “senza razza” – 5. Alla ricerca di una definizione giuridica di Razzismo – 6. L’omofobia – 7. C’è differenza fra razzismo e omofobia? – 8. Un’analogia in malam partem? È da escludersi – 9. Da Forlì a Brasilia: spunti di riflessione (molto di più) che arrivano dall’altra parte del mondo – 10.  Conclusioni.

Donne e Migrazioni: il nodo del lavoro di cura

Maria Rosaria Marella, Sveva Stancati

Ordinaria di Diritto Privato e Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Perugia

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il lavoro domestico e di cura rappresenta un elemento fondamentale nella struttura e nel funzionamento delle società neoliberali. Il pieno riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro domestico è quindi cruciale per l’empowerment dei soggetti che lo svolgono, per lo più donne, ma dipende in gran parte da un regime legale che ancora sottovaluta il lavoro riproduttivo, sia nella famiglia che nel mercato. Partendo dall’analisi delle norme del diritto di famiglia che regolano il lavoro domestico, questo articolo mostra l’influenza dello statuto giuridico del lavoro di cura non retribuito su quello mercificato e razzializzato, nonché sulle condizioni sociali ed economiche delle lavoratrici domestiche salariate.

House- and carework are fundamental in the structure and functioning of neoliberal societies. The full recognition of the social and economic value of household work is crucial to the empowerment of careworkers, who are mostly women, but it largely depends on a legal regime that still underestimates reproductive work, both in the family and in the market. Starting from the analysis of the regulation of household work within family law, this article shows the influence of the legal treatment of unpaid carework on commodified and racialized house- and carework, and on the social and economic conditions of waged houseworkers.

Sommario

1. Introduzione: il complesso universo giuridico del lavoro riproduttivo – 2. L’esternalizzazione del lavoro di cura in Italia – 3. Il lavoro di cura razzializzato: tra migrazioni e riproduzione sociale – 4. Conclusioni.

Il corpo è lo specchio dell’anima? La stigmatizzazione e la criminalizzazione delle persone “grasse” sulla base del loro aspetto fisico è anche una questione di genere?

Roberta Dameno

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano – Bicocca

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il corpo umano assume un’importanza cruciale nella definizione delle identità personali. Deve sottostare agli ideali di decoro, di salute e di bellezza. Chi non si conforma rischia l’esclusione sociale, la medicalizzazione e la criminalizzazione. Le persone grasse sono un esempio di come la società stigmatizza i corpi che deviano da ciò che è considerata una condizione normale.

The human body takes on crucial importance in defining personal identities. It must submit to the ideals of decorum, health and beauty. Those who do not conform risk social exclusion, medicalization and criminalization. Fat people are an example of how society stigmatizes bodies that deviate from what is considered a normal condition.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Alcune premesse. – 3. Il corpo sociale. – 4. Il peso del corpo è una questione di genere? – 5. Obeso o non obeso: una questione di numeri. – 6. L’obesità: la nuova pandemia? – 7. Le cause del (sovrap)peso: colpa individuale o fattori sociali? – 8. Il peso della discriminazione. – 9. Conclusioni.

Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità

Daniel Borrillo

Université de Paris X Nanterre

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La recente preoccupazione per l’ostilità nei confronti dei gay e delle lesbiche modifica il modo in cui la questione è stata finora affrontata. Invece di concentrarsi come in passato sullo studio del comportamento omosessuale in quanto deviante, l’attenzione viene ormai posta sulle ragioni che hanno portato a considerare come deviante proprio questa forma di sessualità: lo spostamento dell’oggetto d’analisi verso l’omofobia corrisponde ad un cambiamento tanto epistemologico che politico. Epistemologico, dal momento che non si tratta tanto di conoscere o di comprendere l’origine e il funzionamento dell’omosessualità, quanto di analizzare l’ostilità suscitata da questa specifica forma di orientamento sessuale. Politico, poiché non è più la questione omosessuale (in fin dei conti banale dal punto di vista istituzionale) ma proprio la questione omofobica che merita oggi di essere affrontata in quanto tale.

The recent concerning about hostility towards gays and lesbians impacts on the way the issue has been dealt with so far. Instead of focusing as in the past on the study of homosexual behavior as it is deviant, attention is now placed on the reasons that led to considering this form of sexuality as deviant: the shift of such a focus towards homophobia corresponds to an epistemological as well as a political change. An Epistemological matter, since it is not so much a question of knowing or understanding the origin and functioning of homosexuality, but to analyze the hostility aroused by this specific form of sexual orientation. A political matter, since it is no longer the homosexual question (ultimately banal from an institutional point of view) but precisely the homophobic question that deserves to be addressed as such today.

Sommario

1. Introduzione – 2. La questione omofobica – 3. La doppia dimensione dell’omofobia – 4. L’origine della violenza – 5. L’invisibilità come violenza – 6. L’omofobia interiorizzata – 7. Conclusione – 8. Bibliografia.

L’impronta (v-)etero-patriarcale e adultocentrica nel diritto di famiglia italiano. Alcune riflessioni teorico-giuridiche a partire dal “ddl Pillon”

Rosaria Pirosa

Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Università di Firenze

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il presente saggio, a partire dai presupposti del ddl Pillon, si propone di sviluppare una riflessione sulla solidità di una concezione paritaria nelle relazioni familiari e sulle prospettive di mutamento di una visione “monistica” della genitorialità nel diritto italiano.  Il contributo intende, infatti, vagliare l’iniziativa legislativa, proponendone una lettura che, oltre a evidenziare le discontinuità rispetto alla normativa in vigore, “diagonalizzi” i profili che rimandano alla preesistenza e alla persistenza di un’impronta etero-patriarcale e adultocentrica nel diritto di famiglia del nostro paese. Prendendo in considerazione la specifica ambivalenza dello strumento giuridico in ambito familiare, l’articolo, infine, ha l’obiettivo di marcare la connessione tra la marginalizzazione dell’approccio giusfemminista nella cultura giuridica e le carenze dell’ordinamento nella tutela soggettiva, con riguardo alla violenza di genere, all’eguaglianza dell’orientamento sessuale e alla cognizione giudiziale nella materia dei rapporti di famiglia.

Starting from the assumptions of the Pillon bill, the present essay aims to develop a reflection on the strength of an equal conception of family relationships and on the prospects for changing a “monistic” vision of parenthood in Italian law. As a matter of fact, the contribution intends to examine the legislative initiative, proposing a reading that, as well as highlighting the discontinuities with respect to the legislation in force, “diagonalizes” the profiles that refer to the pre-existence and persistence of a hetero-patriarchal and adult-centric imprint in the family law of our country. Finally, taking into consideration the specific ambivalence of the legal tool in the family context, the article has the objective to mark the connection between the marginalization of the legal-feminist approach in juridical culture and the deficiencies of the Italian system in the legal protection with regards to gender violence, equality of sexual orientation and litigation in matter of family relations.

Sommario

1. Introduzione – 2. La “peculiare” ambivalenza del diritto – 3. Il rapporto tra società e diritto: una lettura nella prospettiva del diritto di famiglia– 4. “Una genitorialità a orologeria” – 5. “Nell’interesse del minore”: una strumentalizzazione a 370 gradi? – 6. Alienazione genitoriale. C’è un giudice a Strasburgo (“da sfruttare”) – 7. Cognizione interdisciplinare e giurisprudenza. Un giudice italiano (“da estromettere”) – 8. Un indicatore lampeggiante

Maternità e surrogazione nel progetto di riforma nel Regno Unito: quando la volontà non basta

Marco Poli

Dottorando in Diritto, Persona e Mercato presso l’Università degli Studi di Torino e Research Associate presso la University of Antwerp

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Questo contributo riflette sul concetto giuridico di madre, analizzando la rilevanza dell’elemento biologico e dell’accordo nell’attribuzione della titolarità del rapporto di filiazione. Pratiche come la procreazione medicalmente assistita e la surrogazione di maternità, infatti, mettono in crisi la maternità ipso iure, tradizionalmente costruita sulla rassicurante regola del mater semper certa. La disciplina del new pathway, contenuta nella proposta di riforma in materia di surrogazione nel Regno Unito, sembra stravolgere ulteriormente tale scenario: il parto non è più criterio centrale per l’attribuzione della maternità e la volontà assume ab initio rilevanza costitutiva dello status genitoriale. Tale innovazione, sebbene a prima vista paia rivoluzionaria, resta in realtà nel solco della maternità unica ed escludente, permettendo alle Commissioni di non affrontare la questione relativa all’autonoma rilevanza della maternità biologica e sociopsicologica, che meglio permetterebbe di rappresentare la pluralità di soggetti coinvolti in una surrogazione di maternità.

This paper aims to provide a critical analysis of the legal concept of ‘mother’ in the UK lawscape, by investigating the influence of pregnancy and intention as factors on the attribution of motherhood. In the last decades, medically assisted reproduction and surrogacy have been challenging the common-law principle of mater semper certa est (the mother is always certain), but the recent UK proposal for surrogacy law reform seems to depart from it. In the new pathway, the intention of intended parents provides a means to address claims to legal parenthood at birth. By doing so, the Law Commissions have been willing to minimize the legal significance of childbirth. While at first glance the new pathway approach may appear as innovative, it rather sticks to the old path: motherhood remains exclusive, and by adopting the either/or approach it reinforces the idea that maternity and mothering are antagonist concepts.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Maternità naturale e artificiale: unica e indisponibile. – 3. La surrogazione di maternità come eccezione alla maternità della gestante. – 3.1. Lo status filiationis nel panorama attuale. – 3.2. Lo status filiationis nel progetto di riforma. – 4. Genetiche e biologiche: la rilevanza delle origini nella costruzione di una maternità minore-centrica. – 4.1. Le soluzioni proposte. – 5. Una riforma disattesa: la riconferma della maternità escludente. – 6. Conclusioni: maternità biologica e maternità psicosociale, tra diritto alla vita privata e diritto alla vita familiare.

Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle soggettività trans

Francesca Saccomandi

Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’attivismo trans e non binario italiano ha nel 2020 reso pubblicamente manifesta la richiesta di una completa riforma del diritto in materia di identità di genere, che passi per la piena e completa depatologizzazione dei generi non conformi. Il contributo evidenzia la necessaria connessione tra depatologizzazione e critica al binarismo di genere, interrogando le fonti del diritto italiano più rilevanti in materia.

The depathologization of gender non-conforming identities is a shared common ground for many Italian trans and non-binary collectives, associations, political bodies. Through the critical analysis of the Italian Constitutional case-law on the matter, this article investigates the possible meanings and the necessary conditions of this process

Sommario

1. Introduzione – 2. La persona trans nella giurisprudenza costituzionale – 2.1. La sentenza 98/1979: i primi quesiti sulla “questione transessuale” – 2.2. Il mutato atteggiamento della Corte costituzionale: la sentenza n. 161/1985 – 2.3. L’adeguamento dei caratteri sessuali, da divieto a condizione necessaria – 3. La regola che costruisce l’eccezione: binarismo di genere e corpo trans – 3.1. La situazionalità storica della regola binaria – 3.2. Il genere come performance e i corpi trans come fuori copione – 3.2.1. Dove prima non c’era che una sequela di fatti, nasce il genere – 3.2.2. Opinio iuris atque necessitatis: il binarismo di genere – 3.2.3. Le sanzioni: violenza transfobica e patologizzazione – 3.2.4. Abolire il genere significa moltiplicarlo – 4. Conclusioni.

(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l’età

Maria Giulia Bernardini

Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Ferrara

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

All’interno della riflessione giuridica, il tema della violenza ha un rilievo cruciale. In particolare, la letteratura critica ha messo in luce il carattere strutturale assunto da tale fenomeno nei confronti di determinati soggetti e gruppi (spesso indicati come “vulnerabili”), ponendo in rilievo come la questione, prima ancora che il piano giuridico, riguardi quello socio-culturale, poiché è in tale sede che la violenza riceve una sua prima legittimazione. Nei suoi sviluppi più recenti, l’attenzione teorica e giurisprudenziale si è concentrata sulla condizione di particolare vulnerabilità in cui versano taluni soggetti e sui processi esogeni della sua creazione che si traducono nella violazione dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, la violenza può dunque essere considerata una forma di “vulnerabilità patogena”. Assumendo questo quadro teorico-concettuale di sfondo, l’Autrice riflette sul nesso che lega (in)visibilità, vulnerabilità e violenza, nella specifica declinazione che esso assume in riferimento alle persone minori ed anziane (ossia in relazione al fattore “età”).

In the legal debate, violence has a significant importance. Critical literature, in particular, has highlighted the structural character assumed by this phenomenon with regard to certain subjects and groups (often referred to as “vulnerable”), highlighting how the issue, even before the legal field concerns the socio-cultural one, since there it receives its first legitimation. In its most recent developments, the theoretical and jurisprudential attention has focused on the condition of particular vulnerability in which certain subjects find themselves and on the exogenous processes of its creation which result in the violation of their fundamental rights. In this perspective, violence can therefore be considered a form of “pathogenic vulnerability”. Assuming this theoretical-conceptual background, the Author reflects on the link among (in)visibility, vulnerability and violence, in the specific declination that it assumes in reference to children and elderly people (i.e. in relation to “age”).

Sommario

1. Diritto, violenza, invisibilità: una prospettiva critica. – 2. “Non ho (ancora o più) l’età”? Il soggetto (socialmente) dominante. – 3. Le persone minori e anziane: il controverso rapporto con il parametro giuridico. – 4. Violenza e vulnerabilità in relazione all’età: molti “vuoti” e pochi “pieni”.