Diritto penale e discriminazione delle persone lgbtqia+

Paolo Caroli

Ricercatore di diritto penale, Università di Torino

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo analizza le risposte offerte dal diritto penale italiano alla discriminazione delle persone lgbtqia+, in primo luogo analizzando le diverse fattispecie di reato in cui è possibile sussumere molte forme di omotransfobia, sia fisica che verbale. Nella seconda parte, invece, si prenderanno in considerazione i vuoti di tutela: i casi di discriminazione e propaganda per i quali il diritto penale non dispone di strumenti di persecuzione e punizione. In assenza di un intervento legislativo ad hoc, dunque, vi sono forme di discriminazione che non trovano alcuna sanzione da parte del nostro ordinamento e sono perciò penalmente lecite. Nel corso della disamina si analizzeranno anche i meccanismi creativi con cui la giurisprudenza di merito tenta di supplire a tali carenze, nonché i tentativi – per i casi che invece sono già penalmente rilevanti – di supplire all’assenza di una circostanza aggravante di omotransfobia.

The paper analyses the responses offered by Italian criminal law to discrimination against lgbtqia+ persons, firstly by analysing the different types of offences under which many forms of homotransfobia, both physical and verbal, can be subsumed. In the second part, on the contrary, the paper considers the gaps in protection: the cases of discrimination and propaganda for which criminal law has no instruments of prosecution and punishment. In the absence of ad hoc legislative intervention, therefore, there are forms of discrimination that find no sanction from our system and are therefore criminally permissible. In the course of the examination, we will also analyse the creative mechanisms with which the jurisprudence attempts to make up for these shortcomings, as well as the attempts – for cases that are already criminally relevant – to make up for the absence of an aggravating circumstance of homotransfobia.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Punire la discriminazione lgbtqia+ con i reati esistenti. – 2.1. Ingiuria e diffamazione. – 2.2. Minaccia. – 2.3. Stalking. – 3. La “discriminazione” che non costituisce reato. – 3.1. La discriminazione “pura”. – 3.2. La propaganda “pura”. – 4. I tentativi di risposta in via giurisprudenziale. – 4.1. Il decoro collettivo del “movimento lgbt” – 4.2. Il diritto del lavoro. – 4.3. Una lacuna colmabile solo dal legislatore. – 5. I tentativi giurisprudenziali di colmare l’assenza di un’aggravante ad hoc – 5.1. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. – 5.2. Applicazione dell’aggravante comune dei motivi abietti o futili ex art. 61 c.p., n. 1. – 5.3. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena. – 5.4. L’orientamento che applica comunque l’art. 604 ter c.p. – 5.5. Una giurisprudenza non univoca. – 6. Odio online e diritto penale impotente? – 7. Conclusioni.

Gravidanza per altri e reato “universale”: quali effetti su bimbe e bimbi, mamme e papà?

Ines Corti

Professoressa Associata di Istituzioni di diritto privato, Università di Macerata

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’articolo propone alcune riflessioni in merito alla modifica dell’art.12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 volta a configurare un reato universale di surrogazione di maternità e sugli effetti civilistici di questo (ipotetico) cambiamento, in particolare in materia di attribuzione di genitorialità e status filiationis. Il lavoro si sofferma sui temi della dignità della donna e dei diritti dei nati, e sugli istituti del “riconoscimento” di figlio/a e dell’adozione in casi particolari, quali istituti idonei secondo le sezioni Unite della Corte di Cassazione a tutelare i diritti dei bimbi nati.

The article proposes some remarks on the amendment of Article 12 of Law 19 February 2004, n. 40 aimed at configuring a universal crime of surrogacy of maternity and the civil effects of this (hypothetical) change, in particular with regard to the attribution of parenthood and status filiationis. The work focuses on the issues of the dignity of women and the rights of children born, and on the institutions of the “recognition” of children/s and adoption in particular cases, as suitable institutions according to the United Sections of the Court of Cassation to protect the rights of children.

Sommario

1.Introduzione – 2. Dignità della donna, diritti del nato: divieto di surrogazione di maternità e ordine pubblico. La situazione attuale – 3. Introduzione del reato universale di surrogazione di maternità: quali effetti in merito allo status filiationis e all’attribuzione di genitorialità? – 4. E dunque tanto chiasso per nulla?

Queer visibility and conservative political turn in Russia

Radzhana Buyantueva

PostDoc Researcher, Le Fonds National de la Recherche Scientifique Centre for the Study of Politics (Cevipol) at the Université Libre de Bruxelles, Belgium

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Following the increased queer visibility in the public sphere, the norms concerning gender and sexuality have become increasingly restrictive in Russia. This essay explores the implications of adopting Western identity politics in non-democratic settings. Putin’s Russia has shown strengthening authoritarianism and rejection of Western liberal values. The Kremlin’s active promotion of ‘traditional values’ and depiction of LGBTQ+ rights as a ‘threat’ to society have facilitated significant growth of public homophobia and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. The paper discusses how these developments have negatively affected the LGBTQ+ community in Russia.

A seguito dell’aumentata visibilità queer nello spazio pubblico, le norme riguardanti il genere e la sessualità sono diventate sempre più restrittive in Russia. Questo saggio esplora le implicazioni dell’adozione della politica identitaria occidentale in contesti non democratici. La Russia di Putin ha mostrato un rafforzamento dell’autoritarismo e il rifiuto dei valori liberali occidentali. La promozione attiva del Cremlino dei “valori tradizionali” e la rappresentazione dei diritti LGBTQ+ come una “minaccia” alla società hanno facilitato una significativa crescita dell’omofobia pubblica e della discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Il documento discute come questi sviluppi abbiano avuto un impatto negativo sulla comunità LGBTQ+ in Russia.

Summary

1. Introduction; 2.  LGBTQ+ rights in Russia: a brief overview; 3. Visibility politics; 4. Becoming visible in Russia; 5. Russia’s conservative turn; 6. Precarious visibility; 7. Conclusion; 8. References.

Genitorialità intenzionale e status filiationis

Giulia Barbato

Dottoranda di ricerca, Dipartimento DiGi, Università di Palermo

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

In questo contributo si esaminano, attraverso l’analisi delle recenti posizioni assunte dalla giurisprudenza e dal potere esecutivo, le discriminazioni permanenti nell’ordinamento italiano rispetto ai nati in seguito a fecondazione eterologa praticata da coppie femminili o mediante GPA e si ipotizzano soluzioni per eliminarle, così da realizzare pienamente lo stato unico di figlio.

In this essay, through the analysis of recent positions taken on by the national judicial system and executive power, we examine the legal discriminations against children born via heterologous fertilization sought by female couples and gestational surrogacy. Hence we propose solutions to eliminate the aforementioned inequities in order to guarantee permanent equal juridical treatment to all children.

Sommario

1. Premessa – 2. Le sentenze nn. 32 e 33/2021 della Corte costituzionale – 3. Il preminente interesse del minore agli occhi della Consulta – 4. La giurisprudenza di merito successiva – 5. Gli approdi ermeneutici della Cassazione – 6. Il punto di vista delle Sezioni Unite – 7. Riflessioni critiche sulla soluzione del giudice di legittimità – 8. I risvolti della sentenza delle Sezioni Unite sul piano interno e sovranazionale – 9. Brevi considerazioni conclusive.

Maternità surrogata come reato “universale”: considerazioni di diritto internazionale e dell’Unione europea

Carmelo Danisi

Ricercatore senior (RTDb) di Diritto Internazionale, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la modifica al divieto di maternità surrogata, approvata dalla Camera dei Deputati nel luglio 2023, l’Italia intende prevedere la maternità surrogata come reato (quasi) “universale”. Considerati i profili di novità che tale sviluppo normativo comporta, questo contributo propone un primo esame delle sue potenziali implicazioni per la tutela che si è progressivamente riconosciuta in ambito europeo, direttamente e indirettamente, a coloro che ricorrono alla gestazione per altre persone (GPA) all’estero. A tal fine, due premesse sono essenziali. In primo luogo, da un punto di vista terminologico, l’identificazione stessa del nuovo reato come “universale” appare non corretta nel quadro del diritto internazionale. In secondo luogo, la persistenza di una visione, alquanto stereotipata, della GPA come pratica non conforme ai diritti umani e su cui sembra basarsi l’intervento legislativo italiano è problematica e non supportata dalle uniche raccomandazioni sul tema adottate nell’ambito delle Nazioni Unite. Alla luce di tali premesse, il contributo analizza le garanzie emerse a livello di Consiglio d’Europa, con particolare riferimento alla Convenzione europea dei diritti umani e al margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti dalla Corte europea dei diritti umani, per soffermarsi poi sulle tutele offerte dal diritto dell’Unione, posto che un reato in materia di GPA, come proposto in Italia, sembra avere implicazioni sull’esercizio delle libertà fondamentali dell’Unione e sulla cooperazione penale tra gli Stati membri. Sotto tutti i profili presi in esame, il contributo solleva seri dubbi sul fatto che un divieto di GPA di più ampia portata, volto a perseguire i cittadini italiani che vi ricorrono all’estero, possa realmente modificare il tipo di bilanciamento di interessi che si è affermato, a livello europeo, a tutela di tutti i soggetti coinvolti.

With the latest amendment to the law regulating surrogacy, which was approved by one of the Chambers of the Italian Parliament in July 2023, Italy intends to criminalize surrogacy as a (quasi) ‘universal’ crime. This contribution aims to explore the potential implications of this legislative development for the international obligations of Italy and the protection to be granted, both directly and indirectly, to people resorting to surrogacy abroad. To this end, the contribution starts with some preliminary remarks. Firstly, the classification of surrogacy as a ‘universal’ crime is inaccurate under international law. Secondly, the enduring and stereotypical notion of surrogacy as a violation of human rights appears problematic and needs to be reconsidered in light of the recommendations released at the United Nations. Against this backdrop, the contribution examines the legal safeguards that have emerged in relation to surrogacy in the context of the Council of Europe, with specific reference to the European Convention on Human Rights and the doctrine of the margin of appreciation granted to Contracting States by the European Court of Human Rights. The contribution then briefly analyses the protection provided by EU law. It starts from the observation that the Italian extended ban on surrogacy may have implications for the exercise of EU fundamental freedoms and evaluates what impact it has in the context of the current judicial cooperation between Member States in criminal matters. In the end, the contribution raises considerable doubts as to whether the far-reaching ban on surrogacy that Italy aims to introduce can alter the difficult balance of competing interests that has progressively crystallised, at the European level, to protect the rights of all people involved.

Sommario


1. Introduzione. – 2. Uno stereotipo (difficile) da superare: la presunta incompatibilità tra GPA e diritti umani. – 3. Reato “universale” e tutele previste dalla Convenzione europea dei diritti umani. – 4. Brevi riflessioni su rato “universale” e garanzie previste dal diritto Ue. – 5. Osservazioni conclusive.

La rana che voleva farsi bue e il reato di surrogazione di maternità che voleva farsi universale

Antonio Vallini

Professore ordinario di diritto penale, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La proposta, già approvata in un ramo del Parlamento, di rendere punibile il cittadino italiano che realizzi all’estero una surrogazione di maternità – anche se non presente sul territorio dello Stato – è intesa a ridurre e semplificare le ordinarie condizioni di estensione della legge penale nello spazio, determinando un regime derogatorio in malam partem fondamentalmente irragionevole. Questa dilatazione geografica aggrava i già notevoli problemi di determinatezza della fattispecie, e può porsi in contrasto con i principi di legalità nonché con la funzione rieducativa della pena, nella misura in cui pretende di imporre una (opinabile) scelta etico-penale italiana entro contesti socio-giuridici che non la condividono affatto. Nello studio si sondano, dunque, possibili rimedi, sia in chiave ermeneutica che in funzione di eventuali questioni di costituzionalità, con riferimento ad es. alla pretesa della doppia incriminazione, o a interpretazioni riduttive del tipo criminoso, alcune capaci persino di escludere gli aspiranti genitori dal novero dei soggetti punibili.

The legislative proposal, already approved in one chamber of Parliament, to make liable to criminal prosecution an Italian citizen who performs a surrogacy abroad – even if he is not present on the territory of the State – aims to reduce and simplify the ordinary conditions for the extension of the Italian criminal law in space, resulting in a fundamentally unreasonable derogatory regime in malam partem. This geographical dilatation aggravates the already considerable problems of legal certainty caused by the Italian offence, and may be at odds with the principles of legality as well as with the re-educative function of punishment, insofar as it claims to impose a (questionable) Italian ethical-penal choice within socio-legal contexts that do not agree with it at all. Therefore, in this paper possible remedies are explored, both from an interpretative point of view and in relation to possible questions of constitutional legitimacy, e.g. with reference to the claim of a dual criminality check, or to reductive interpretations of the crime, some even capable of excluding intended parents from the list of punishable perpetrators.

Sommario

Nel laboratorio di una clausola di diritto penale transnazionale. – 2. De iure condito: la atipicità, all’estero, dei delitti di alterazione di stato e falso documentale… – 3. …e l’ardua estensione della legge penale italiana a fatti tipici di surrogazione realizzati all’estero. – 3.1. Il controverso e paralizzante requisito della doppia incriminazione. – 3.2. Il fatto commesso all’estero da cittadino italiano e il rilievo della esistenza, e cittadinanza, del soggetto passivo. – 3.3. L’irrilevanza a priori del fatto commesso all’estero da cittadino straniero. – 4. De iure condendo: gli effetti attesi in punto di estensione dell’incriminazione nello spazio. – 5. Il dubbio superamento del criterio della doppia incriminazione, tra legalità, funzione rieducativa della pena, logiche di un biodiritto laico e pluralista. – 5.1. Confermea contrario exartt. 7 e 8 c.p. – 6. I limiti del fatto tipico rispetto ai soggetti attivi e alle pratiche vietate. – 7. Possibili questioni di costituzionalità. – 8. Osservazioni conclusive.

Focus “Persone, vulnerabilità, intersezionalità” – Atti del Convegno GenIUS 2023

(contributi pubblicati online first)

Vulnerabilità, approccio intersezionale e linguaggio dei diritti

Elena Pariotti

Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto, Università di Padova

Nudge e vulnerabilità

Silvia Vida

Professoressa associato di Filosofia del diritto, Università di Bologna

La tutela processuale delle vittime “vulnerabili”

Francesca Di Muzio

Professoressa a contratto di diritto e procedura penale e giustizia riparativa, Iusve Verona; dottoranda di ricerca in Scienze sociali – XXXIX ciclo, Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara

Bastare a sé stessi: l’insostenibile finzione del modello di maschilità egemonico

Stefano Ciccone

Ricercatore indipendente, Università di Roma Tor Vergata

‘Invulnerabile’, tra mito storiografico e desiderio tecnologico: una proposta intersezionale

Francesco Romeo

Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università di Napoli ‘Federico II’

La surrogazione di maternità in prospettiva comparata: scelte di politica criminale e modelli regolamentativi di alcuni dei principali ordinamenti europei e nordamericani

Vincenzo Tigano

Ricercatore TD-B di Diritto penale, Università Magna Graecia di Catanzaro

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo affronta un’analisi comparata delle legislazioni in materia di maternità surrogata vigenti in alcuni dei principali Paesi democratici dell’Europa e del Nord America, per mostrare come le diverse opzioni di politica criminale adottate – sebbene in certi casi discutibili sotto il profilo del ragionevole bilanciamento tra gli interessi giuridici in gioco – siano accomunabili e apprezzabili sia per l’estrema precisione nella formulazione delle norme incriminatrici sia per il ricorso a un intervento repressivo moderato nei confronti dei soggetti direttamente coinvolti nell’accordo e nelle delicate scelte procreative che ne stanno alla base. Attraverso l’analisi dei diversi modelli di reato riscontrabili negli ordinamenti esaminati, si prospetteranno le soluzioni adottabili dal legislatore italiano per superare i deficit di tassatività di una normativa priva di definizioni legislative, imprecisa nella descrizione dei fatti di reato ed estremamente incerta sul piano dell’applicazione giudiziaria.

The contribution deals with a comparative analysis of surrogacy laws in force in some main democratic countries of Europe and North America, in order to show how different criminal policy options undertaken – although in some cases questionable in terms of right balance of the legal interests at stake – are similar and appreciable for both extreme precision in the description of criminal offences and adoption of a moderate repressive intervention towards subjects directly involved in the agreement and in delicate procreative choices connected to it. Following examination of different crime models found in the examined legal systems, some solutions will be proposed to the Italian legislator to overcome deficiencies affecting national regulation of surrogacy in terms of lacking in legislative definitions, inaccurate description of criminal acts and uncertain judicial application.

Sommario

Premessa: prospettazione delle questioni e metodologia adottata per l’esame comparatistico. – 2. La Germania: la surrogazione di maternità come fenomeno solo parzialmente illecito. – 2.1. La rilevanza penale dell’intervento sanitario nella P.M.A. finalizzata alla surrogazione di maternità (e la non punibilità della gestante e dei genitori di intenzione). – 2.2. La repressione della mediazione nella maternità surrogata artificiale o naturale. – 3. La Danimarca: i soggetti legittimati a ricorrere alla procreazione assistita e il divieto della surrogazione di maternità. – 3.1. Le fattispecie incriminatrici della maternità surrogata: l’intervento sanitario, la mediazione negli accordi tra le parti coinvolte e la pubblicizzazione (anche in caso di gestazione naturale). – 4. La Svizzera: la base costituzionale dei divieti in materia di surrogazione di maternità e i requisiti soggettivi di accesso alla procreazione assistita. – 4.1. La repressione penale dell’intervento medico e della mediazione anche non lucrativa nella maternità surrogata. – 5 L’Olanda: la maternità surrogata come fenomeno normativamente regolato. – 5.1 La repressione della pubblicizzazione e della mediazione professionale e imprenditoriale nella surrogazione di maternità mediante trattamenti medici o in via naturale. – 5.2. La specifica ipotesi della maternità surrogata attuata mediante P.M.A.in vitro(cd. Hoogtechnologisch draagmoederschap): disciplina normativa e ambito di liceità dell’intervento sanitario. – 6. La Francia: i requisiti di accesso all’assistenza medica alla procreazione dopo la riforma del 2021 e la perdurante limitazione per gli uomini singles e in coppia same-sex. – 6.1. Il divieto di procreazione e di gestazione per altri. – 6.2. Il delitto di intermediazione nell’accordo di procreazione e di gestazione per altri. – 7. L’Austria: i divieti generali in materia di accesso alla P.M.A e di donazione di gameti e l’assenza di una fattispecie incriminatrice della surrogazione di maternità. – 8. La Spagna: l’approccio liberale sulle condizioni di accesso alle tecniche di P.M.A. e il divieto non sanzionato della surrogazione di maternità. – 8.1. La mera nullità dell’accordo di surrogazione di maternità e l’assenza di fattispecie incriminatrici ad hoc. – 8.2. Gli effetti penali indiretti della maternità surrogata: la simulazione di parto, la consegna del minore a terzi, e l’intermediazione nello scambio illegale. – 9. Il Portogallo: il modello regolamentativo della gestazione sostitutiva mediante tecniche di P.M.A – 9.1. Le condizioni legali per la stipulazione degli accordi di gestazione sostitutiva: effetti sul piano civile e penale. – 9.2. I reati previsti in materia: l’esecuzione dell’accordo a titolo oneroso e a titolo gratuito contra legem. – 9.3. La promozione degli accordi illeciti e la percezione di un vantaggio economico connesso alla stipulazione o all’opera di promozione. – 10. La Grecia: la regolamentazione della maternità surrogata. – 10.1. L’esteso ricorso allo strumento penale: l’incriminazione e l’equiparazione sanzionatoria dell’intermediazione commerciale professionale e della partecipazione alla procedura contra legem. – 11. Il Regno Unito: la disciplina flessibile dell’accesso alle tecniche di procreazione assistita e l’apertura dell’HFEA 2008 agli uomini e alledonne singles e in coppia same-sex. – 11.1. La regolamentazione della surrogazione di maternità. – 11.2. Le fattispecie incriminatrici dell’intermediazione negli accordi di surrogazione di maternità su base commerciale e la non punibilità delle parti direttamente coinvolte nell’accordo e degli enti no-profit. – 11.2.1. Il rinvio alle definizioni legislative di “accordo di surrogazione” e di “base commerciale”. – 11.2.2. La clausola che esclude l’esistenza di un’intermediazione su base commerciale effettiva a vantaggio altrui. – 11.3. I reati di pubblicizzazione della surrogazione di maternità. – 12. Gli Stati Uniti: L’evoluzione liberale e il ridotto ricorso al diritto penale in materia di maternità surrogata. – 12.1. Le fattispecie di reato previste nel Michigan. – 12.2. Le fattispecie di reato previste nella Louisiana. – 13. Il Canada: linee generali dell’intervento legislativo in materia di maternità surrogata. – 13.1. Le fattispecie incriminatrici: la repressione diretta e indiretta della maternità surrogata commerciale. – 13.2. Il divieto della maternità surrogata per donne infraventunenni e le condotte incriminate. – 13.3. Il divieto di rimborsare la madre surrogata per le spese sostenute al di fuori dai casi previsti dai regolamenti. – 14 Conclusioni in chiave comparata: quali prospettive per l’ordinamento italiano?

La pregunta por el pacto sexual en una nueva Constitución: contribuciones de los movimientos feministas al proceso constituyente chileno

Sofia Esther Brito Vukusich

Egresada de derecho por la Universidad de Chile

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Este texto propone un análisis de los antecedentes que consolidaron el proyecto de nueva Constitución de 2022, el cual es el primero a nivel mundial en redactarse desde una Convención Constitucional paritaria. Se plantea una lectura del contexto de los movimientos feministas en Chile, y de las normas del texto rechazado como fruto de sus articulaciones y alianzas que buscan consolidar el enfoque de género como principio transversal de su arquitectura. A partir de esto, se propone su sistematización en normas relativas a la democracia paritaria, el replanteamiento del sujeto de derechos, y la transversalidad del enfoque de género en las instituciones estatales y la formulación de derechos sociales. Finalmente se plantean algunos de los desafíos que enfrenta este diseño de propuesta de constitucionalismo feminista, ante la reciente promulgación de un nuevo itinerario constituyente.

This text proposes an analysis of the background that consolidated the project of the new Constitution of 2022, as the first to be drafted in a gender parity Constitutional Convention. A reading of the context of the feminist movements in Chile is proposed, and of the norms of the text rejected as a result of their articulations and alliances that seek to consolidate the gender approach as a transversal principle of their architecture. From this, its systematization is proposed in norms related to parity democracy, the rethinking of the subject of rights, and the transversality of the gender approach in state institutions and the formulation of social rights. Finally, some of the challenges faced by this design of feminist constitutionalism proposal are presented, given the recent promulgation of a new constituent itinerary.

Sommario

1. Introducción. – 2. Los movimientos feministas: desde la crítica al pacto sexual de la Constitución de 1980 hacia una Convención Constitucional paritaria. – 2.1. La reforma constitucional que habilita el proceso constituyente de 2019. – 2.2. La paridad de género en la Convención Constitucional. – 3. El enfoque de género de la propuesta de texto constitucional. – 3.1. Democracia paritaria. – 3.2. Replantear el sujeto de derechos. – 3.3 La transversalización del enfoque de género en las instituciones y derechos sociales. – 4. Reflexiones finales: desafíos del constitucionalismo feminista a la luz de un nuevo proceso constituyente.

La politica criminale in materia di “violenza di genere”: le mimose del legislatore

Giuseppe Maria Palmieri

Ricercatore di Diritto penale, Università di Napoli “Federico II”

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La politica criminale in materia di violenza di genere presenta le note caratteristiche della legislazione penale simbolica dell’emergenza. Il lavoro passa in rassegna l’evoluzione della disciplina del settore, ponendo in evidenza le caratteristiche comuni che accompagnano i molteplici interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo. Le più note criticità sono connesse con le esigenze di determinatezza, offensività, ragionevolezza e funzione della pena in termini di prevenzione positiva. Inoltre, gli interventi penali in materia, sovente, contengono la clausola di invarianza finanziaria, che preclude qualsivoglia azione che imponga gravami economici per la finanza pubblica. Pur in presenza di un poderoso arsenale sanzionatorio, apparentemente rivolto alla tutela delle donne, i dati statistici relativi alla ricorrenza sociale del fenomeno non diminuiscono, e le motivazioni di alcune recenti decisioni giurisprudenziali ripropongono surrettiziamente arcaici, e si sperava superati, istituti improntati ad una cultura maschilista e paternalistica. Alla luce della ineffettività della disciplina ci si interroga, anche, sulla adeguatezza del concetto di “genere” a rappresentare un determinato oggetto di tutela penale, per via della fluidità della relativa definizione. Il problema della discriminazione è socio-culturale. Nell’ottica di un ampio intervento che coinvolga i differenti settori dell’esperienza sociale, politica e del diritto, lo strumento penale dovrebbe essere utilizzato in maniera sussidiaria, osservante dei fondamentali valori sanciti in Costituzione, e rivolto, in maniera eguale ed effettiva, alla tutela di tutte le persone.

The criminal policy on gender-based violence presents the well-known characteristics of the symbolic law of the emergency. The work reviews the evolution of the discipline of the sector, highlighting the characteristics of the community that accompany it and the multiple regulatory interventions that have followed over time. The best known critical issues are connected with the need for determination, offensiveness, reasonableness and function of the sanctions in terms of positive prevention. Furthermore, the criminal interventions on the matter often contain the financial invariance clause, which precludes any action that imposes economic taxes on public accounts. However, in the presence of a powerful sanctioning arsenal, apparently committed to the protection of women, and the statistical data relating to the non-decreasing social well-being of the phenomenon, and the motivation of some recent jurisprudential decisions are surreptitiously archaic, and if foreseeable outdated, consolidated imprints of a male-dominated and paternalistic culture. In the light of the ineffectiveness of the discipline, questions have also been raised about the adequacy of the concept of “gender” to represent a certain object of criminal protection, due to the fluidity of the relative definition. The problem of discrimination is socio-cultural. In the light of a broad intervention involving different sets of social, political and juridical experiences, the penal instrument will be used in a subsidiary manner, in observance of the fundamental values enshrined in the Constitution, and addressed, in an equal and effective manner, to all the protection of all people.

Sommario

1. La politica criminale a tutela delle donne: le mimose del legislatore? – 2. Precetti indeterminati e continui “giri di vite”. L’evoluzione di una disciplina ineffettiva. – 3. La l. n. 69 del 2019. Il “codice rosso” e i dubbi sulla indispensabilità della nuova fattispecie di “revenge porn”. – 3.1 Alcune altre novità introdotte dalla riforma del 2019. Inconsapevolezza o mancanza di volontà? – 4. Il problema è socio-culturale. Ipotesi applicative di vittimizzazione secondaria e stigmatizzazione della condotta di vita della donna: il ritorno all’attenuante per causa d’onore. – 5. Fluidità del concetto di “genere” e necessaria amoralità del diritto penale. Per una efficace tutela di tutte le persone.