Appunti per un progetto abolizionista

Francesco Rana

Dottorando di ricerca in diritto civile, Università di Torino

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Negli studi di genere, in particolare nell’ambito delle teorie transfemministe e queer, è in corso un dibattito intorno all’idea che il genere debba essere in qualche modo “abolito”. Gli abolizionismi sono vari e varie sono le critiche sollevate da chi teme che l’abolizione possa rivelarsi controproducente e persino indebolire la tutela delle soggettività non conformi al modello binario etero-patriarcale. Dopo aver illustrato il quadro filosofico-politico di riferimento e introdotto la prospettiva abolizionista, il presente contributo si propone di offrire alcuni spunti di riflessione circa la forma che i concetti giuridici di sesso e genere assumono nella materia della rettificazione anagrafica, mettendo in luce l’irrazionalità prodotta dallo stratificarsi di interventi del legislatore e delle corti: la “definitional rupture”, che i concetti di sesso e genere stanno attraversando, ha invaso il linguaggio giuridico. Il lavoro si chiude con alcune considerazioni conclusive circa l’opportunità e la fattibilità di una proposta di abolizione “minima”, consistente nell’abrogazione delle norme che prescrivono l’attribuzione di sesso alla nascita.

In gender studies, especially within the framework of transfeminist and queer theories, there is an ongoing debate around the idea that gender should somehow be “abolished”. There are various forms of gender abolitionism, as varied are the critiques raised by those who fear that abolition could prove counterproductive, potentially weakening the protection of identities that do not conform to the binary hetero-patriarchal model. Having outlined the relevant political philosophical theoretical background and introduced the abolitionist perspective, this paper aims to provide some insights on how legal concepts of sex and gender take form in the area of civil status’ rectification, highlighting the irrationalities produced by the interplay of legislative and judicial interventions. The “definitional rupture” that the concepts of sex and gender are currently undergoing has permeated legal language. The paper concludes with some final thoughts on the aptness and feasibility of a proposal of “minimal” abolition, consisting of the repeal of rules that mandate the attribution of sex at birth.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Il problema della definizione di ‘sesso’ e ‘genere’ – 3. Abolire il genere? – 4. Il sesso e il genere nell’ordinamento dello stato civile: attribuzione e rettificazione anagrafica. – 5. Segni di cedimento del binarismo. – 6. La decertificazione come strategia di abolizione minima.

Dalla violenza che condanna, alla condanna della violenza. L’aborto forzato nel prisma della comparazione

Aurora Maggi

Tirocinante presso Tribunale di Sorveglianza di Roma

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’aborto forzato e la sterilizzazione involontaria costituiscono fenomeni storicamente celati nel mondo. Tuttavia, si tratta di forme di violenza che possono manifestarsi in modi e per ragioni dissimili. Indubbiamente rappresentano un’interferenza nella sfera intima ed inviolabile di una persona. L’intento di questo lavoro è quello di portare alla luce situazioni invisibili, denunciando la violenza sconosciuta o misconosciuta.

Forced abortion and involuntary sterilization are historically hidden phenomena in the world. However, they are forms of violence that can manifest themselves in different ways and for different reasons. Undoubtedly, they represent interference in a person’s intimate and inviolable sphere. The intention of this work is to bring invisible situations to light, denouncing unknown or misunderstood violence.

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. La guerra, una delle determinanti dell’aborto forzato. – 3. Selezione del sesso e controllo delle nascite. – 3.1 Alle origini del nesso tra aborto forzato ed eugenetica: il programma Lebensborn. – 3.2. Pianificazione delle nascite e aborti selettivi. – 4. Rilievi conclusivi.

Focus “Diritto penale antidiscriminatorio. Una indagine, partendo dalla giurisprudenza”

A cura di Marco Pelissero, Università di Torino

(Contributi pubblicati online first)

Importanza, ragionevolezza e limiti del diritto penale antidiscriminatorio tra presente o (possibile) futuro

Marco Pelissero

Professore Ordinario di Diritto penale, Università di Torino

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di diritto penale antidiscriminatorio

Luciana Goisis

Professoressa Associata di Diritto penale, Università di Sassari

Il diritto penale antidiscriminatorio “esplicito”: i delitti contro l’eguaglianza

Sara Prandi

Dottoranda di ricerca in Diritto penale, Università di Genova

Diritto penale e discriminazioni di genere

Anna Costantini

Ricercatrice di Diritto penale, Università di Torino

Diritto penale e discriminazione delle persone lgbtqia+

Paolo Caroli

Ricercatore di Diritto penale, Università di Torino

Discriminazione delle persone disabili e diritto penale

Davide Petrini

Già Professore Ordinario di Diritto penale, Università di Torino

Il riconoscimento delle nuove soggettività e il limite del binarismo di genere nella prospettiva costituzionale

Giacomo Mingardo

Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico, Università di Milano

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il presente contributo si propone di indagare la possibilità di riconoscimento da parte dell’ordinamento costituzionale italiano di nuove forme di soggettività che superino il binarismo di genere. Muovendo dalle rivendicazioni identitarie avanzate da persone non binarie e intersessuali, l’analisi approfondisce le definizioni dei concetti di ‘identità di genere’ e ‘identità sessuale’ per poi interrogarsi sulla portata del diritto all’identità di genere delineato dalla giurisprudenza costituzionale. L’articolo si propone di dimostrare come il binarismo di genere non rappresenti un limite di rango costituzionale per l’ordinamento e come sia possibile l’istituzione di un terzo genere. In conclusione, il contributo avanza alcune proposte de iure condendo volte a superare il binarismo di genere.

This contribution aims to investigate the possibility of the Italian constitutional system recognising new forms of subjectivity that go beyond the gender binary. The analysis commences with an examination of the claims for full affirmation of identity advanced by non-binary and intersex people. This is followed by a deepening of the definitions of the concepts of ‘gender identity’ and ‘sexual identity’. Finally, the scope of the right to gender identity outlined by constitutional jurisprudence is questioned. The article seeks to demonstrate that the gender binary does not represent a constitutional limit for the legal system and that it is possible to establish a third gender. In conclusion, the contribution puts forward some de iure condendo proposals aimed at overcoming the gender binary.

Sommario

1. Cenni introduttivi. – 2. Identità di genere e identità sessuale nella prospettiva dei diritti. – 3. Una Costituzione solo per due? – 4. Dalla teoria alla pratica: annotazioni de iure condendo. – Nota di aggiornamento.

Diritto penale e discriminazione delle persone lgbtqia+

Paolo Caroli

Ricercatore di diritto penale, Università di Torino

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo analizza le risposte offerte dal diritto penale italiano alla discriminazione delle persone lgbtqia+, in primo luogo analizzando le diverse fattispecie di reato in cui è possibile sussumere molte forme di omotransfobia, sia fisica che verbale. Nella seconda parte, invece, si prenderanno in considerazione i vuoti di tutela: i casi di discriminazione e propaganda per i quali il diritto penale non dispone di strumenti di persecuzione e punizione. In assenza di un intervento legislativo ad hoc, dunque, vi sono forme di discriminazione che non trovano alcuna sanzione da parte del nostro ordinamento e sono perciò penalmente lecite. Nel corso della disamina si analizzeranno anche i meccanismi creativi con cui la giurisprudenza di merito tenta di supplire a tali carenze, nonché i tentativi – per i casi che invece sono già penalmente rilevanti – di supplire all’assenza di una circostanza aggravante di omotransfobia.

The paper analyses the responses offered by Italian criminal law to discrimination against lgbtqia+ persons, firstly by analysing the different types of offences under which many forms of homotransfobia, both physical and verbal, can be subsumed. In the second part, on the contrary, the paper considers the gaps in protection: the cases of discrimination and propaganda for which criminal law has no instruments of prosecution and punishment. In the absence of ad hoc legislative intervention, therefore, there are forms of discrimination that find no sanction from our system and are therefore criminally permissible. In the course of the examination, we will also analyse the creative mechanisms with which the jurisprudence attempts to make up for these shortcomings, as well as the attempts – for cases that are already criminally relevant – to make up for the absence of an aggravating circumstance of homotransfobia.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Punire la discriminazione lgbtqia+ con i reati esistenti. – 2.1. Ingiuria e diffamazione. – 2.2. Minaccia. – 2.3. Stalking. – 3. La “discriminazione” che non costituisce reato. – 3.1. La discriminazione “pura”. – 3.2. La propaganda “pura”. – 4. I tentativi di risposta in via giurisprudenziale. – 4.1. Il decoro collettivo del “movimento lgbt” – 4.2. Il diritto del lavoro. – 4.3. Una lacuna colmabile solo dal legislatore. – 5. I tentativi giurisprudenziali di colmare l’assenza di un’aggravante ad hoc – 5.1. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. – 5.2. Applicazione dell’aggravante comune dei motivi abietti o futili ex art. 61 c.p., n. 1. – 5.3. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena. – 5.4. L’orientamento che applica comunque l’art. 604 ter c.p. – 5.5. Una giurisprudenza non univoca. – 6. Odio online e diritto penale impotente? – 7. Conclusioni.

Gravidanza per altri e reato “universale”: quali effetti su bimbe e bimbi, mamme e papà?

Ines Corti

Professoressa Associata di Istituzioni di diritto privato, Università di Macerata

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’articolo propone alcune riflessioni in merito alla modifica dell’art.12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 volta a configurare un reato universale di surrogazione di maternità e sugli effetti civilistici di questo (ipotetico) cambiamento, in particolare in materia di attribuzione di genitorialità e status filiationis. Il lavoro si sofferma sui temi della dignità della donna e dei diritti dei nati, e sugli istituti del “riconoscimento” di figlio/a e dell’adozione in casi particolari, quali istituti idonei secondo le sezioni Unite della Corte di Cassazione a tutelare i diritti dei bimbi nati.

The article proposes some remarks on the amendment of Article 12 of Law 19 February 2004, n. 40 aimed at configuring a universal crime of surrogacy of maternity and the civil effects of this (hypothetical) change, in particular with regard to the attribution of parenthood and status filiationis. The work focuses on the issues of the dignity of women and the rights of children born, and on the institutions of the “recognition” of children/s and adoption in particular cases, as suitable institutions according to the United Sections of the Court of Cassation to protect the rights of children.

Sommario

1.Introduzione – 2. Dignità della donna, diritti del nato: divieto di surrogazione di maternità e ordine pubblico. La situazione attuale – 3. Introduzione del reato universale di surrogazione di maternità: quali effetti in merito allo status filiationis e all’attribuzione di genitorialità? – 4. E dunque tanto chiasso per nulla?

Queer visibility and conservative political turn in Russia

Radzhana Buyantueva

PostDoc Researcher, Le Fonds National de la Recherche Scientifique Centre for the Study of Politics (Cevipol) at the Université Libre de Bruxelles, Belgium

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Following the increased queer visibility in the public sphere, the norms concerning gender and sexuality have become increasingly restrictive in Russia. This essay explores the implications of adopting Western identity politics in non-democratic settings. Putin’s Russia has shown strengthening authoritarianism and rejection of Western liberal values. The Kremlin’s active promotion of ‘traditional values’ and depiction of LGBTQ+ rights as a ‘threat’ to society have facilitated significant growth of public homophobia and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. The paper discusses how these developments have negatively affected the LGBTQ+ community in Russia.

A seguito dell’aumentata visibilità queer nello spazio pubblico, le norme riguardanti il genere e la sessualità sono diventate sempre più restrittive in Russia. Questo saggio esplora le implicazioni dell’adozione della politica identitaria occidentale in contesti non democratici. La Russia di Putin ha mostrato un rafforzamento dell’autoritarismo e il rifiuto dei valori liberali occidentali. La promozione attiva del Cremlino dei “valori tradizionali” e la rappresentazione dei diritti LGBTQ+ come una “minaccia” alla società hanno facilitato una significativa crescita dell’omofobia pubblica e della discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Il documento discute come questi sviluppi abbiano avuto un impatto negativo sulla comunità LGBTQ+ in Russia.

Summary

1. Introduction; 2.  LGBTQ+ rights in Russia: a brief overview; 3. Visibility politics; 4. Becoming visible in Russia; 5. Russia’s conservative turn; 6. Precarious visibility; 7. Conclusion; 8. References.

Genitorialità intenzionale e status filiationis

Giulia Barbato

Dottoranda di ricerca, Dipartimento DiGi, Università di Palermo

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

In questo contributo si esaminano, attraverso l’analisi delle recenti posizioni assunte dalla giurisprudenza e dal potere esecutivo, le discriminazioni permanenti nell’ordinamento italiano rispetto ai nati in seguito a fecondazione eterologa praticata da coppie femminili o mediante GPA e si ipotizzano soluzioni per eliminarle, così da realizzare pienamente lo stato unico di figlio.

In this essay, through the analysis of recent positions taken on by the national judicial system and executive power, we examine the legal discriminations against children born via heterologous fertilization sought by female couples and gestational surrogacy. Hence we propose solutions to eliminate the aforementioned inequities in order to guarantee permanent equal juridical treatment to all children.

Sommario

1. Premessa – 2. Le sentenze nn. 32 e 33/2021 della Corte costituzionale – 3. Il preminente interesse del minore agli occhi della Consulta – 4. La giurisprudenza di merito successiva – 5. Gli approdi ermeneutici della Cassazione – 6. Il punto di vista delle Sezioni Unite – 7. Riflessioni critiche sulla soluzione del giudice di legittimità – 8. I risvolti della sentenza delle Sezioni Unite sul piano interno e sovranazionale – 9. Brevi considerazioni conclusive.

Maternità surrogata come reato “universale”: considerazioni di diritto internazionale e dell’Unione europea

Carmelo Danisi

Ricercatore senior (RTDb) di Diritto Internazionale, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la modifica al divieto di maternità surrogata, approvata dalla Camera dei Deputati nel luglio 2023, l’Italia intende prevedere la maternità surrogata come reato (quasi) “universale”. Considerati i profili di novità che tale sviluppo normativo comporta, questo contributo propone un primo esame delle sue potenziali implicazioni per la tutela che si è progressivamente riconosciuta in ambito europeo, direttamente e indirettamente, a coloro che ricorrono alla gestazione per altre persone (GPA) all’estero. A tal fine, due premesse sono essenziali. In primo luogo, da un punto di vista terminologico, l’identificazione stessa del nuovo reato come “universale” appare non corretta nel quadro del diritto internazionale. In secondo luogo, la persistenza di una visione, alquanto stereotipata, della GPA come pratica non conforme ai diritti umani e su cui sembra basarsi l’intervento legislativo italiano è problematica e non supportata dalle uniche raccomandazioni sul tema adottate nell’ambito delle Nazioni Unite. Alla luce di tali premesse, il contributo analizza le garanzie emerse a livello di Consiglio d’Europa, con particolare riferimento alla Convenzione europea dei diritti umani e al margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti dalla Corte europea dei diritti umani, per soffermarsi poi sulle tutele offerte dal diritto dell’Unione, posto che un reato in materia di GPA, come proposto in Italia, sembra avere implicazioni sull’esercizio delle libertà fondamentali dell’Unione e sulla cooperazione penale tra gli Stati membri. Sotto tutti i profili presi in esame, il contributo solleva seri dubbi sul fatto che un divieto di GPA di più ampia portata, volto a perseguire i cittadini italiani che vi ricorrono all’estero, possa realmente modificare il tipo di bilanciamento di interessi che si è affermato, a livello europeo, a tutela di tutti i soggetti coinvolti.

With the latest amendment to the law regulating surrogacy, which was approved by one of the Chambers of the Italian Parliament in July 2023, Italy intends to criminalize surrogacy as a (quasi) ‘universal’ crime. This contribution aims to explore the potential implications of this legislative development for the international obligations of Italy and the protection to be granted, both directly and indirectly, to people resorting to surrogacy abroad. To this end, the contribution starts with some preliminary remarks. Firstly, the classification of surrogacy as a ‘universal’ crime is inaccurate under international law. Secondly, the enduring and stereotypical notion of surrogacy as a violation of human rights appears problematic and needs to be reconsidered in light of the recommendations released at the United Nations. Against this backdrop, the contribution examines the legal safeguards that have emerged in relation to surrogacy in the context of the Council of Europe, with specific reference to the European Convention on Human Rights and the doctrine of the margin of appreciation granted to Contracting States by the European Court of Human Rights. The contribution then briefly analyses the protection provided by EU law. It starts from the observation that the Italian extended ban on surrogacy may have implications for the exercise of EU fundamental freedoms and evaluates what impact it has in the context of the current judicial cooperation between Member States in criminal matters. In the end, the contribution raises considerable doubts as to whether the far-reaching ban on surrogacy that Italy aims to introduce can alter the difficult balance of competing interests that has progressively crystallised, at the European level, to protect the rights of all people involved.

Sommario


1. Introduzione. – 2. Uno stereotipo (difficile) da superare: la presunta incompatibilità tra GPA e diritti umani. – 3. Reato “universale” e tutele previste dalla Convenzione europea dei diritti umani. – 4. Brevi riflessioni su rato “universale” e garanzie previste dal diritto Ue. – 5. Osservazioni conclusive.

La rana che voleva farsi bue e il reato di surrogazione di maternità che voleva farsi universale

Antonio Vallini

Professore ordinario di diritto penale, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La proposta, già approvata in un ramo del Parlamento, di rendere punibile il cittadino italiano che realizzi all’estero una surrogazione di maternità – anche se non presente sul territorio dello Stato – è intesa a ridurre e semplificare le ordinarie condizioni di estensione della legge penale nello spazio, determinando un regime derogatorio in malam partem fondamentalmente irragionevole. Questa dilatazione geografica aggrava i già notevoli problemi di determinatezza della fattispecie, e può porsi in contrasto con i principi di legalità nonché con la funzione rieducativa della pena, nella misura in cui pretende di imporre una (opinabile) scelta etico-penale italiana entro contesti socio-giuridici che non la condividono affatto. Nello studio si sondano, dunque, possibili rimedi, sia in chiave ermeneutica che in funzione di eventuali questioni di costituzionalità, con riferimento ad es. alla pretesa della doppia incriminazione, o a interpretazioni riduttive del tipo criminoso, alcune capaci persino di escludere gli aspiranti genitori dal novero dei soggetti punibili.

The legislative proposal, already approved in one chamber of Parliament, to make liable to criminal prosecution an Italian citizen who performs a surrogacy abroad – even if he is not present on the territory of the State – aims to reduce and simplify the ordinary conditions for the extension of the Italian criminal law in space, resulting in a fundamentally unreasonable derogatory regime in malam partem. This geographical dilatation aggravates the already considerable problems of legal certainty caused by the Italian offence, and may be at odds with the principles of legality as well as with the re-educative function of punishment, insofar as it claims to impose a (questionable) Italian ethical-penal choice within socio-legal contexts that do not agree with it at all. Therefore, in this paper possible remedies are explored, both from an interpretative point of view and in relation to possible questions of constitutional legitimacy, e.g. with reference to the claim of a dual criminality check, or to reductive interpretations of the crime, some even capable of excluding intended parents from the list of punishable perpetrators.

Sommario

Nel laboratorio di una clausola di diritto penale transnazionale. – 2. De iure condito: la atipicità, all’estero, dei delitti di alterazione di stato e falso documentale… – 3. …e l’ardua estensione della legge penale italiana a fatti tipici di surrogazione realizzati all’estero. – 3.1. Il controverso e paralizzante requisito della doppia incriminazione. – 3.2. Il fatto commesso all’estero da cittadino italiano e il rilievo della esistenza, e cittadinanza, del soggetto passivo. – 3.3. L’irrilevanza a priori del fatto commesso all’estero da cittadino straniero. – 4. De iure condendo: gli effetti attesi in punto di estensione dell’incriminazione nello spazio. – 5. Il dubbio superamento del criterio della doppia incriminazione, tra legalità, funzione rieducativa della pena, logiche di un biodiritto laico e pluralista. – 5.1. Confermea contrario exartt. 7 e 8 c.p. – 6. I limiti del fatto tipico rispetto ai soggetti attivi e alle pratiche vietate. – 7. Possibili questioni di costituzionalità. – 8. Osservazioni conclusive.