L’adottato in casi particolari e l’unicità dello stato di figlio: riflessi sistematici del tramonto di un dogma

Federico Azzarri

Professore associato di Diritto Privato, Università di Pisa

(contributo pubblicato online first)

Abstract

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che escludevano che l’adozione in casi particolari determinasse l’insorgenza di rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante. La condivisibile decisione, abbattendo la più significativa differenza tra la condizione giuridica dell’adottato con adozione piena e quella dell’adottato con adozione semplice, reca un importante contributo di effettività al principio dell’unicità dello stato di figlio, imponendo altresì di rimeditare alcuni aspetti tipici dell’adozione in casi particolari che non appaiono più in linea con l’innovazione impressa dalla Consulta all’istituto. Al contempo, il nuovo regime dell’adozione semplice si rivela maggiormente garantista anche nei confronti dei minori nati all’estero da gestazione per altri il cui rapporto di filiazione col genitore non biologico non possa essere riconosciuto in Italia in ragione dell’asserita contrarietà all’ordine pubblico del relativo atto di nascita. Tuttavia, sul punto, non persuadono le ragioni che hanno ancora recentemente indotto le Sezioni Unite a ribadire il diniego alla trascrizione del provvedimento straniero costitutivo dello status di questi minori.

The Constitutional Court declared the invalidity of the provisions which denied the kinship between the child adopted “under special circumstances” and the relatives of the adopter. According to the Court, these children have the status of a son or a daughter, therefore they cannot be deprived of the family ties with the other family members without disregarding their identity. In fact, after the filiation reform, kinship relationships with relatives of both parents are guaranteed on equal terms to all children. The judgment, overcoming the most important difference between the full adoption and the adoption in special cases, has substantial consequences on the inheritance law; moreover, it points out some inconsistencies of the system of the adoption introduced by the Law 184/1983. Eventually, the judgement also improves the status of the children born abroad through surrogacy and then adopted in Italy by the non-biological parent. Nevertheless, it does not persuade the refusal of the Italian legal system (confirmed by the United Chambers of the Supreme Court) to recognize the filiation ties constituted by the foreign law towards the intended parent.

Sommario

1. La parentela dell’adottato in casi particolari nell’orizzonte della sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022. – 2. Status e reti parentali. – 3. Lo status dell’adottato in casi particolari e l’irragionevole privazione della parentela con la famiglia dell’adottante. – 4. L’inidoneità delle residue divergenze tra adozione semplice e adozione piena a intaccare lo status dell’adottato in casi particolari. – 5. Il tramonto del dogma dell’esclusività dell’appartenenza familiare… – 6. …e di altri dogmi del diritto delle adozioni. – 7. Adozione in casi particolari e diritto ereditario. – 8.  La controversa revocabilità dell’adozione in casi particolari. – 9.  Il consenso all’adozione in casi particolari del genitore legale. – 10. Le persistenti obiezioni al mancato riconoscimento dello status dei nati da gestazione per altri (anche all’indomani di Cass., Sez. Un., 38162/2022). – 11. (Segue) La tutela convergente del diritto (del minore) allo status e del diritto (dei genitori) all’autodeterminazione riproduttiva.

FOCUS – Atti del convegno annuale di GenIUS “Populismi, identità personali, diritti fondamentali”. Roma 30.09.2022

(Contributi pubblicati online first)

Identità, diritti, democrazia: relazioni difficili ma necessarie

Cesare Pinelli

Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, “Sapienza” Università di Roma

Alla ricerca dell’identità perduta: populismo, rappresentazione del sociale e diritti fondamentali

Carlo Alberto Ciaralli

Ricercatore “Maria Zambrano” in Diritto Pubblico, Universidad Pablo de Olavide di Siviglia

Populismos y conflicto entre valores constitucionales en la Unión Europea

Augusto Aguilar Calahorro

Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Granada

L’appropriazione illiberale dei diritti umani da parte della Russia e della Chiesa Ortodossa Russa

Kristina Stoeckl

Ordinaria di sociologia, Università di Innsbruck

Genere, razza, sessualità: Il populismo di destra come politica dell’identità

Giorgia Serughetti

Ricercatrice di filosofia politica, Università di Milano

“Farmaco e veleno”: il populismo tra fisiologia e patologia

Paolo Veronesi

Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara


“Un affare non solo di donne”: la sentenza Dobbs v. Jackson (2022) e la Costituzione “pietrificata”

Paolo Veronesi

Professore Ordinario di diritto costituzionale, Università di Ferrara

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nell’articolo si esamina la sentenza Dobbs della Supreme Court statunitense in materia di aborto, mettendone in luce il particolare approccio all’interpretazione costituzionale di stampo originalista, le controindicazioni di una simile scelta e le conseguenze che ne necessariamente deriveranno (al di là del ribaltamento dello stare decisis di cui alla celebre sentenza Roe del 1973 e seguenti).

The article examines the U.S. Supreme Court’s Dobbs ruling on abortion, highlighting its particular originalist approach to constitutional interpretation, the contraindications of such a choice, and the consequences that will necessarily follow (beyond the reversal of stare decisis referred to in the 1973 Roe famous ruling and following).

Sommario

1. Quando è la composizione di un organo di garanzia a costituire un problema. – 2. L’aborto: una questione solo di competenze? – 3. C’è originalismo e originalismo… 4. Una scelta interpretativa poco consona alla mission della Costituzione. – 5. Segue: un esperimento “sul campo”. – 6. Dietro l’angolo: un attacco a tanti diritti. – 7. Segue: le conseguenze per tutti (e non solo per le donne). – 8. Una decisione nient’affatto neutrale. – 9. Una Supreme Court delegittimata e dalla giurisprudenza ormai inaffidabile.

Una marcia indietro lunga cinquant’anni: la sentenza della Corte Suprema americana Dobbs v. Jackson in tema di aborto

Elena Falletti

Ricercatrice di diritto privato comparato presso Università Carlo Cattaneo, LIUC

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Lo scopo dell’articolo è di analizzare il contesto e i contenuti della sentenza della Corte Suprema statunitense Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization che ha effettuato l’overruling dei precedenti federali Roe v. Wade e Planned Parenthood v. Casey negando la copertura della Costituzione e del Bill of Rights sugli abortion rights. In particolare viene enucleato il rapporto tra la dottrina dell’incorporation e quella della lettura originalista del testo costituzionale, per proseguire nell’indagine delle diverse opinioni depositate dai Supremi e verificare la ricostruzione del quadro giuridico statunitense in vigore successivamente alla emanazione della decisione Dobbs. Infine vengono elaborate alcune riflessioni comparatistiche in relazione con l’ordinamento italiano in materia.

This article aims to analyse the context and contents of the US Supreme Court’s decision Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. This ruling overruled the federal precedents Roe v. Wade and Planned Parenthood v. Casey refusing the Constitution and Bill of Rights coverage on abortion rights. In particular, this article focuses on the relationship between the interpretation of the incorporation doctrine and the originalist one of the American Constitution. It continues investigating the opinions filed by the Supreme Court Justices and verifying the US legal framework in force after the Dobbs decision has been delivered. Finally, some comparative reflections are elaborated on the Italian legal system on this subject.

Sommario

1. Introduzione: una decisione con valenza extragiuridica. 2. Il possibile passaggio di consegne tra la dottrina dell’incorporation e la dottrina originalista. 3. History and/or Law? La visione di retroguardia della majority opinion. 4. Gli alfieri del nuovo corso: le concurring opinion dei Justice Thomas, Kavanaugh e Roberts. 5. L’arrocco dei Justice dissidenti Breyer, Kagan e Sotomayor. 6. L’intricato mosaico normativo post-Dobbs v. Jackson e la risposta del corpo elettorale. 7. Conclusioni.

La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria: lo stereotipo di genere tra diritto e corti

Costanza Nardocci

Ricercatrice di Diritto costituzionale, Università di Milano

(contributo pubblicato online first)

Abstract

Il saggio approfondisce i rapporti tra lo stereotipo di genere e il diritto nella prospettiva costituzionale e sovranazionale, con particolare riferimento al diritto internazionale dei diritti umani. In primo luogo, l’articolo si occupa delle indicazioni che promanano dal diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, dalla Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e dalla c.d. Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa per tracciare un quadro delle disposizioni normative che trattano dello stereotipo quale forma di discriminazione ai danni delle donne. In secondo luogo, premessi riferimenti alla giurisprudenza del Comitato ONU alla CEDAW, il saggio analizza la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo allo scopo di verificare se, a livello regionale, siamo di fronte ad un “cambio di passo” e ad una presa di coscienza effettiva della portata lesiva e discriminatoria dello stereotipo.

The essay explores the relationship between gender stereotypes and the law from a constitutional and supranational perspective, with particular reference to international human rights law. Firstly, the article deals with the indications emanating from international human rights law and, in particular, from the UN Convention on the deletion of all forms of discrimination against women and from the so-called Istanbul Convention of the Council of Europe to outline the regulatory provisions dealing with stereotyping as a form of discrimination against women. Secondly, after making references to the jurisprudence of the UN Committee at CEDAW, the essay analyzes the most recent case law of the European Court of Human Rights in order to verify whether, at a regional level, we are facing a “change of pace” and to an effective awareness of the harmful and discriminatory scope of the stereotype.

Sommario

1. Spunti introduttivi su stereotipo, pregiudizio (collettivo) e fenomeno discriminatorio. – 2. Una tipologia di generalizzazione (stereotipata e) discriminatoria: lo stereotipo di genere. – 3. Dallo stereotipo al diritto: implicazioni, rischi, ripercussioni nella dimensione domestica e sovranazionale. – 4. Non solo principi: sì alle Convenzioni, ma no alle leggi? – 5. Qualche spunto dalla giurisprudenza costituzionale: non di stereotipi si parla, ma… – 6. Le Corti sovranazionali: il Comitato ONU alla CEDAW tra “Stereotype” e “Gender Stereotyping”. – 7. L’approccio europeo: “quando” lo stereotipo arriva a Strasburgo. – 8. “Come” lo stereotipo arriva davanti alle Corti: un nuovo accertamento per una nuova forma di discriminazione di genere? – 9. Conclusioni: le conferme, le novità verso una interazione tra sistemi, nazionali e sovranazionali. 

Profili processuali del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso in Italia e in Francia

Alessandro Nascosi

Professore Associato di diritto processuale civile, Università di Ferrara

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Lo scritto prende in esame gli aspetti processuali del giudizio di riassegnazione del genere nell’ordinamento italiano e in quello francese, ove la regolamentazione della materia è piuttosto recente. Come si osserverà nel presente contributo, l’ordinamento d’oltralpe predilige un accertamento dell’aspetto psicologico dell’identità di genere (che valorizza l’autodeterminazione dell’individuo), prescindendo del tutto da ogni aspetto medicalizzante della vicenda, a differenza del nostro sistema che conserva tuttora un accertamento giurisdizionale del percorso medico-psicologico compiuto dall’istante.

The paper examines the procedural aspects of the reassignment of gender in the Italian and French legal systems, where the regulation of the matter is quite recent. Certainly important, as will be observed in this contribution, the order beyond the Alps prefers an assessment of the psychological aspect of gender identity (which values the self-determination of the individual), completely disregarding every medicalizing aspect of the story, unlike our system that still retains a judicial assessment of the medical-psychological path made by the instant.

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. Il rito applicabile – 3. La fase istruttoria. – 4. La sentenza costitutiva del nuovo status. – 5. La regolamentazione del giudizio di riassegnazione del genere anagrafico in Francia. – 6 Rilievi conclusivi.

La relazione materna oltre le sbarre. Scenari attuali e prospettive possibili

Sarah Grieco

Docente di diritto dell’Esecuzione Penale – Coordinatore scientifico Polo Universitario Penitenziario UNICAS e Sportello per i diritti dei detenuti – Referente UNICAS Conferenza Nazionale Poli Universitari penitenziari – CNUPP

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il presente contributo rappresenta un’occasione per riflettere sulla dimensione della maternità reclusa. Ripercorrendo le principali tappe a cui è approdato il legislatore e la giurisprudenza costituzionale in questi anni, se ne evidenziano luci e ombre, sotto la lente dell’“interesse complesso” del minore ad un rapporto quanto più possibile “normale” e “continuativo” con i genitori, ed in particolare con la madre. Dall’analisi dei principali ostacoli che ancora si frappongono alla tutela della maternità e dell’infanzia, sia in fase cautelare che in sede di esecuzione della pena, si suggeriscono prospettive de iure condendo, in grado di attenuare le ricadute della detenzione delle madri sui figli; soggetti totalmente estranei alla pena, eppure ugualmente “vittime secondarie” della stessa.

This contribution represents an opportunity to reflect on the imprisoned motherhood aspect. The work follows the main steps developed in the recent years by the legislator and constitutional jurisprudence, highlighting lights and shadows: from the minor’s “complex interest” view to the preservation of a “normal” and “continuous” relationship with the parents, particularly with the mother. Starting from the analysis of the main hurdles still on the way to protect maternity and childhood, both during precautionary and execution of the sentence, a series of de iure condendo perspectives are suggested, aiming at mitigating the effects of the mother’s detention on their children who are subjects totally unrelated to the sentence, yet equally “secondary victims”.

Sommario

1. La tutela della maternità reclusa: difficoltà applicative e vuoti di tutela – 2. Gli ostacoli alla “esternalizzazione della detenzione” delle madri detenute – 3. Le disparità di trattamento in ambito di regime cautelare – 4. La preclusione assoluta dell’età del minore – 5. Il lavoro della Consulta a protezione della continuità genitoriale nel rapporto madre-figlio – 6. Prospettive de iure condendo – 6.1. Il passo necessario nella lunga marcia contro gli automatismi preclusivi: oltre il dato anagrafico del minore come unico parametro di valutazione – 6.2. La tutela della maternità e dell’infanzia per i “minori visibili”… – 6.3. …e per quelli “invisibili”: la tutela della genitorialità “dentro le mura” – 7. In conclusione.

Diffamazione e hate speech: quando il giudizio non è meramente critico ma discriminatorio in ragione dell’orientamento sessuale

Antonella Madeo

Professoressa associata di Diritto penale, Università degli studi di Genova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nella sentenza in esame, Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ud. 28 aprile-dep. 5 luglio 2022, n. 25759, la Cassazione affronta un tema classico: i confini tra esercizio del diritto di critica e diffamazione. Il caso, peraltro, presenta una peculiarità che, a quanto ci consta, non ha precedenti: il giudizio critico su cui verte la vicenda appare discriminatorio in ragione dell’orientamento sessuale del destinatario. Esso è rivolto, infatti, ad un’associazione in ragione delle sue finalità statutarie, rappresentate dalla lotta contro le discriminazioni e dalla promozione dell’inclusione sociale delle persone omossessuali. Il pregio della pronuncia è avere attribuito per la prima volta al giudizio diffamatorio discriminatorio valenza di hate speech, sulla falsariga dell’orientamento della giurisprudenza europea, nonché avere sottolineato la rilevanza dell’attualità del fatto oggetto di critica ai fini della pertinenza.

In the decision, Italian Court of Cassation, fifth criminal section, hearing on April 28th published on July 5th 2022, no. 25759, the Cassation deals with a classic theme: the boundaries between the exercise of the right to criticize and defamation. The case, moreover, presents a peculiarity which, as far as we know, is unprecedented: the critical judgment on which the story relates appears to be discriminatory due to the sexual orientation of the addressee. In fact, it is addressed to an association due to its statutory purposes, represented by the fight against discrimination and the promotion of the social inclusion of homosexual people. The merit of the decision is to have attributed for the first time to the discriminatory defamatory judgment the value of hate speech, according to the European case-law, as well as to have underlined the relevance of the actuality of the fact object of criticism for the purposes of pertinence.

Sommario

1. Il fatto. – 2. La vicenda giudiziaria. – 3. I requisiti per l’esercizio legittimo del diritto di cronaca, di critica, di satira. – 4. Le argomentazioni della Cassazione. – 4.1. Sulla veridicità del nucleo fattuale. – 4.2. Sull’attualità qualificante l’interesse pubblico. – 4.3. Sulla qualificazione del giudizio dissenziente come critica politica. – 4.4. L’intento, il contenuto e la forma discriminatoria: gli estremi dello hate speech. – 4.5. Sul limite della continenza. – 5. Osservazioni conclusive.

Pandemia e violenza di genere

Luciana Goisis

Professoressa associata di Diritto penale, Università di Sassari

(contributo pubblicato online first)

Abstract

Il saggio ripercorre i dati statistici relativi al fenomeno della violenza di genere nell’epoca pandemica, dati che segnalano una impennata della violenza nei confronti delle donne in questi anni. Il saggio si interroga sulla lettura criminologica che può essere fornita di un simile incremento statistico, analizzando anche la recente legislazione penale di contrasto alla violenza di genere per saggiarne l’effettività in relazione al contenimento di tale fenomeno.

The essay retraces statistical data on gender violence in the pandemic era, data which signals a great increase of violence against women in those years. The essay questions about the criminological lecture that can be made with reference to similar statistical increase, analyzing also the recent penal legislation on the contrast to gender violence in order to detect its effectiveness in relation to the containment of this phenomenon.

Sommario

1. Il fenomeno in cifre. – 2. La lettura criminologica. – 3. La legislazione penale recente: effettiva?

GenIUS 2022-1

Sommario

Focus: L’algoritmo alla prova del caso concreto:
stereotipi, serializzazione, discriminazione

Maria Giulia Bernardini, Orsetta Giolo: L’algoritmo alla prova del caso concreto: stereotipi, serializzazione, discriminazione

Nicola Lettieri: La discriminazione nell’era delle macchine intelligenti. Modelli possibili di analisi, critica e tutela

Dolores Morondo Taramundi: Le sfide della discriminazione algoritmica

Stefano Pietropaoli: Il dado e il cubo. Innocenza degli algoritmi e umane discriminazioni

Serena Vantin: Alcune osservazioni su normatività e concetto di diritto tra intelligenza artificiale e algoritmizzazione del mondo

Interventi

Stefano Corso: Alla migliore delle famiglie possibili. Brevi considerazioni sull’adozione da parte dei single

Maria Carmela Venuti: Il diritto all’affettività

Giulia Terlizzi: La PMA (seulement) pour toutes. L’incompiuta rivoluzione della nuova legge di bioetica francese

Giuseppina Panebianco: La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: tra carenze della fattispecie incriminatrice e coadiuvanti extrapenali

Commenti

Caterina Murgo: Status personali e libertà di circolazione delle persone minori d’età: la Corte di giustizia amplia la tutela del diritto alla vita familiare

Elena Falletti: Genitorialità e principio di uguaglianza: la via israeliana alla gestazione per altri

Diritti e dintorni

Serena Vantin: Un “Classico” al femminile. Mary Wollstonecraft in Francia

Paolo Veronesi: Pier Paolo Pasolini e la società: il “sogno di una cosa” travolto dalla “nuova preistoria”