Un “Classico” al femminile. Mary Wollstonecraft in Francia

Serena Vantin

Ricercatrice a tempo determinato di tipo B in Filosofia del diritto, Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Chi è Mary Wollstonecraft? Nell’arco di oltre due secoli, la più nota delle madri simboliche del femminismo è stata raffigurata attraverso una serie di immagini variegate e spesso contrastanti. Se, da un lato, ciò getta un velo di ambiguità sulla sua opera e sulla sua figura, dall’altro alto, la ricchezza e la pluralità delle letture interpretative proposte paiono suggerirci che ella sia ormai diventata un “Classico”. Scopo del presente contributo è quello di prendere sul serio la statura di “Classico” attribuibile a Wollstonecraft, al fine di rivendicarne in chiave critica una piena inclusione nell’ambito della storia del pensiero giuridico e della filosofia del diritto. Del resto, accogliere nella cultura ufficiale punti di vista differenti significa riarticolare il discorso canonico, insieme alle sue domande fondamentali. Per questa via, particolare attenzione sarà dedicata a uno scritto rimasto troppo a lungo estraneo alla riflessione accademica, il saggio An Historical and Moral View on the Progress and the Origin of the French Revolution che, pubblicato nel 1794, è in grado di offrire uno spaccato significativo sull’evoluzione dell’elaborazione della pensatrice durante e all’indomani del soggiorno in Francia.

Who is Mary Wollstonecraft? Over the span of more than two centuries, the best known of the symbolic mothers of feminism has been depicted through a series of varied and often contrasting images. On the one hand, this casts a veil of ambiguity on her work and on her figure, while, on the other hand, the richness and plurality of the interpretations proposed may suggest that she has now become a “Classic”. The purpose of this essay is to take seriously the stature of “Classic” which is attributable to Wollstonecraft, in order to critically claim her full inclusion in the history of legal thought and in the history of the philosophy of law. After all, welcoming different points of view into the official culture means rearticulating the canonical discourse, together with its fundamental questions. Along these lines, particular attention will be paid to a text that has remained alien to the academic reflection for too long, the essay An Historical and Moral View on the Progress and the Origin of the French Revolution, published in 1794, which is able to offer a meaningful insight on the evolution of the thinker’s elaboration during and after her stay in France.

Sommario

1. Una premessa critica. – 2. Il soggiorno francese. – 3. Osservazioni su rivoluzione e diritto. – 4. Conclusioni.

Il diritto all’affettività

Maria Carmela Venuti

Professoressa Ordinaria di Diritto privato, Università di Palermo

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo costituisce la rielaborazione, con l’aggiunta di un apparato minimo di note, della relazione svolta al Convegno nazionale di Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+, che si è tenuto a Bologna il 25 marzo 2022.

This paper has been presented at the Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ National Congress, that took place in Bologna last March 25th 2022. It is the trascription of the speech including some necessary references.

Sommario

1. Considerazioni introduttive e delimitazione del campo d’indagine – 2. Esiste un diritto all’affettività delle persone omosessuali? Ovvero: l’affetto tra persone omosessuali è adeguatamente protetto dal legislatore? – 3.  Segue – 4. Questioni emergenti nel diritto applicato. 5. Alcune possibili soluzioni.  – 6. Segue – 7. Il difficile percorso per garantire la conservazione della relazione affettiva.

Populismi, identità personali, diritti fondamentali

30 settembre 2022 – Convegno annuale di GenIUS

Si è svolto presso l’Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza” Università di Roma il Convegno annuale 2022 di GenIUS.

Il programma dell’evento può essere consultato nella locandina qui pubblicata.


A questo link è possibile rivedere (o risentire in versione solo audio) i lavori del Convegno:
https://www.radioradicale.it/scheda/679349/populismi-identita-personali-diritti-fondamentali?fbclid=IwAR39jLOCENnkYdiFAyQRnkIGz14KuPIQfh7nmrqv3MWm1wI_d9h0xwnqAug&i=4487094

Status personali e libertà di circolazione delle persone minori d’età: la Corte di giustizia amplia la tutela del diritto alla vita familiare

Caterina Murgo

Professoressa Associata di Diritto privato, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il lavoro si sofferma su una vicenda caratterizzata dalla omogenitorialità al femminile, sulla quale, successivamente alle conclusioni rese dall’avvocato generale, si è pronunciata la Corte di giustizia.

The paper is about a rule of the European court of justice, due to a homosexual female couple and the birth card of the daughter born in Spain. The court admits the right to moving on of the child through the European countries within her parents as a fundamental right of the European citizens.

Sommario

1. Rapporti familiari e circolazione nell’Unione europea. – 2. Esercizio dei diritti nell’Unione e relazioni familiari. – 3. Intervento statale, discrezionalità e principio di proporzionalità. – 4. L’interesse del minore, tra limiti e controlimiti per un tentativo di armonizzazione.

Genitorialità e principio di uguaglianza: la via israeliana alla gestazione per altri

Elena Falletti

Ricercatrice di Diritto privato comparato, Università Carlo Cattaneo – LIUC

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Scopo del presente articolo è di analizzare la surrogacy law israeliana dalla genesi all’approvazione dell’Embryo Carrying Agreement Act 1996, e successive modifiche, fino ad oggi. Se in origine lo scopo della disciplina era di agevolare la trasmissione dell’identità ebraica, nel corso del tempo, dopo il duplice intervento della Corte Suprema israeliana, la surrogacy è stata resa accessibile anche alle coppie dello stesso sesso e ai singoli LGBTIQ+. Ciò ha rappresentato una svolta perché la Corte suprema israeliana pone sullo stesso piano, sotto il profilo della responsabilità verso il nuovo nato, chiunque decida di effettuare la scelta di diventare genitore, indipendentemente dal sesso, genere ovvero orientamento sessuale.

The aim of this article is to analyse Israeli surrogacy law from the genesis of the Embryo Carrying Agreement Act 1996 to the present day. While originally the purpose of this discipline focused on the transmission of the Jewish identity to descendants, over time, following the Israeli Supreme Court’s double intervention, surrogacy had also been made accessible to same-sex couples, and single LGBTIQ+. This represented a breakthrough because the Israeli Supreme Court placed on an equal level, from the point of view of responsibility towards the newborn, of anyone who decided to make the choice to become a parent, regardless of sex, gender or sexual orientation.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Israele e la surrogacy: approccio religioso ovvero laico? – 3. La “Commissione Aloni”. – 4. L’approvazione dell’Embryo Carrying Agreement Law 1996. – 5. Il comitato per l’approvazione dei singoli agreement. – 6. L’approvazione dell’Egg Donation Act 2010. – 7. La surrogacy transfrontaliera e il riconoscimento interno della filiazione. – 8. La svolta giurisprudenziale della Corte Suprema di Israele. – 9. Sommarie conclusioni.

GenIUS 2021-2

Sommario

Focus: Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo

Giuseppa Palmeri: Brevi considerazioni introduttive

Luciana Goisis: Un diritto penale antidiscriminatorio?

Mia Caielli: Il DDL Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo. Profili di diritto costituzionale: pari dignità, principio pluralista, libertà di manifestazione del pensiero

Alessio Lo Giudice: Dal soggetto al sé situato. Sulla possibile filosofia dell’identità di genere

Isabel Fanlo Cortés: Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere

Salvatore Curreri: Il travagliato iter parlamentare del c.d. disegno di legge Zan

Marco Pelissero: Relazione conclusiva

Interventi

Angelo Schillaci: Non imposta, né vietata: l’omogenitorialità a metà del guado, tra Corti e processo politico

Anna Maria Lecis Cocco Ortu: La “PMA pour toutes” in Francia: tante risposte e qualche interrogativo aperto

Commenti

Edoardo Formelli: Lo status giuridico delle minoranze LGBTQ+ nella Repubblica Popolare Cinese: uno studio comparato. Dalla Cina imperiale alle esperienze attuali

Dimitri Girotto: Il diritto all’interruzione di gravidanza nell’ordinamento statunitense, con innovativi e controversi profili processuali. Le leggi del Texas e del Mississippi al vaglio della Corte Suprema

Alessia Valongo: Riflessioni in tema di violenza sulle donne migranti: un caso emblematico

Juan Ocón García: La captación subrepticia de imágenes íntimas en la vía pública (con ocasión del asunto A Maruxaina)

Osservatorio documenti

INPS: Circolare del 7 marzo 2022 n. 36

UE: Colmare il divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all’economia digitale

UE: Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi

Osservatorio decisioni

Corte costituzionale: Sentenza 23 febbraio 2022, n. 79

Corte di cassazione, prima sezione civile: Ordinanza del 18 ottobre 2021, depositata il 21 gennaio 2022

Corte di cassazione prima sezione civile: Ordinanza del 16 febbraio 2022 n. 6383

Tribunale di Lucca: Ordinanza del 14 gennaio 2022

FOCUS “Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo”

Brevi considerazioni introduttive

Giuseppa Palmeri

Professoressa ordinaria di diritto privato, Università di Palermo

Un diritto penale antidiscriminatorio?

Luciana Goisis

Professoressa associata di diritto penale, Università degli Studi di Sassari

Il DDL Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo. Profili di diritto costituzionale: pari dignità, principio pluralista, libertà di manifestazione del pensiero

Mia Caielli

Professoressa associata di Diritto Pubblico Comparato, Università di Torino

Dal soggetto al sé situato. Sulla possibile filosofia dell’identità di genere

Alessio Lo Giudice

Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università di Messina

Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere

Isabel Fanlo Cortés

Professoressa associata di Sociologia del diritto, Università di Genova

Relazione conclusiva

Marco Pelissero

Professore ordinario di diritto penale, Università di Torino

Il diritto all’interruzione di gravidanza nell’ordinamento statunitense, con innovativi e controversi profili processuali. Le leggi del Texas e del Mississippi al vaglio della Corte Suprema

Dimitri Girotto

Professore associato di Diritto Costituzionale, Università di Udine

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’articolo prende in esame due casi giudiziari pendenti davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, nei quali vengono in rilievo le discipline legislative dell’interruzione di gravidanza, rispettivamente del Texas e del Mississippi. I casi mettono in evidenza muovi profili di carattere processuale e sostanziale, inducendo il dubbio sulla tenuta dei fondamentali precedenti della Corte in materia, Roe v. Wade e Planet Parenthood of Pennsylvania v. Casey.

The article examines two cases pending before the US Supreme Court, dealing with two abortion laws passed in Texas and Mississippi. New procedural and substantive elements arise, putting fundamental judicial precedents, such as Roe v. Wade and Planet Parenthood of Pennsylvania v. Casey, at risk of being overruled.

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. La legge del Texas e i tentativi di pre-enforcement challenge. – 3. La pronuncia della Corte Suprema sulle questioni concernenti il diritto ad agire in giudizio. – 4. Ulteriori tentativi di pre-enforcement challenge della SB 8. – 5. La legge dello Stato del Mississippi. Considerazioni conclusive.

Pier Paolo Pasolini e la società: il “sogno di una cosa” travolto dalla “nuova preistoria”

Paolo Veronesi

Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’articolo prende in esame – nel centenario della nascita – il “pensiero politico” di Pier Paolo Pasolini. Vengono pertanto scandagliati (soprattutto) i suoi scritti sulla società, ma frequenti sono le incursioni nella letteratura e soprattutto nel cinema di questo autore del tutto originale. Ne emerge lo spessore di concetti spesso usati dal poeta per analizzare e criticare il presente: Nuova Preistoria, nuovo capitalismo, consumismo, edonismo, il Potere, il Palazzo, il Processo, sviluppo e progresso, sacralità in primis. Si evidenzia inoltre come l’occhio e il giudizio di Pasolini siano stati principalmente guidati dalla passione e solo di rimando dalla ragione. Un ruolo non secondario nella sua percezione del reale ha inoltre assunto la sua omosessualità. Nella parte finale dello scritto si analizzano alcuni strumenti tecnici utilizzati dall’autore per svolgere la propria opera di comprensione del presente e della sua conseguente traduzione artistico-critica.

The article examines – in the centenary of his birth – the “political thought” of Pier Paolo Pasolini. Therefore, it scrutinizes (above all) his writings on society, but there are frequent incursions into the literature and especially into the cinema of this completely original author. What emerges is the depth of concepts often used by the poet to analyze and criticize the present: New Prehistory, new capitalism, consumerism, hedonism, Power, the Palace, the Process, development and progress, sacredness in primis. It also shows how Pasolini’s eye and judgment were mainly guided by passion and only by reason. His homosexuality also played a significant role in his perception of reality. In the final part of the paper we analyze some technical tools used by the author to carry out his work of understanding the present and its consequent artistic-critical translation.

Sommario

1.Pasolini e il “nuovo potere”: una premessa necessaria – 2. Cuore, viscere (e ragione) di fronte alla realtà – 3. Un intellettuale “disperatamente italiano” – 4. Il “nuovo fascismo” in una “nuova preistoria” – 5. Tra tradizione, progresso e sviluppo: alla ricerca di un nuovo equilibrio – 6. La TV, la scuola, la DC e il PCI di fronte al “genocidio” – 7. Un Pasolini riformista e populista? – 8. Segue: il divorzio e l’aborto – 9. Gli strumenti d’analisi di Pasolini – 10. Segue: altra strumentazione (l’indiretto libero, la soggettiva libera indirette e un’originale teoria del cinema) – 11. Segue: l’uso del mito, il sentimento religioso e la semiologia della realtà – 12. L’approdo nell’incubo.

Riflessioni in tema di violenza sulle donne migranti: un caso emblematico

Alessia Valongo

Professoressa associata di Diritto privato, Università di Perugia

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il lavoro, di stampo interdisciplinare, prende spunto dalla critica di un recente provvedimento del Pubblico ministero di Perugia, che ha disposto l’archiviazione di una denuncia per maltrattamenti familiari esposta da una donna di origine marocchina. La donna era costretta dal marito a subire numerose imposizioni, tra le quali l’obbligo di indossare il velo islamico. Secondo il sostituto procuratore, l’imposizione del velo non integra, di per sé, gli estremi del reato, rientrando nel quadro culturale dei soggetti interessati dalla vicenda. Dopo aver richiamato la recente evoluzione della giurisprudenza penale in funzione protettiva delle vittime di violenza familiare, il commento della richiesta di archiviazione, successivamente revocata dal capo della Procura, è l’occasione per svolgere riflessioni sulle interconnessioni fra la tradizione del velo islamico e il tema della lesione dei diritti fondamentali delle donne musulmane. L’analisi dimostra che l’usanza del velo non è un emblema della sottomissione femminile, ma una manifestazione della propria identità religiosa, culturale e politica, che, tuttavia, va ritenuta meritevole di approvazione nei limiti in cui non sia utilizzata come strumento di violazione di «principi universali» e, nella specie, come mezzo di violenza verso il genere femminile.

The paper criticizes a recent decision issued by the Public Prosecutor of Perugia, which rejected an accusation of domestic violence made by a Muslim woman. The woman, of Moroccan origin, was forced by her husband to many impositions and, in particular, she was obliged to wear the Islamic veil. According to the prosecutor, the imposition of the veil is not a crime, but an expression of the Islamic cultural background. This paper focuses on the meaning of the Muslim veil, analysing its impact on the protection of the fundamental rights of Muslim women who are particularly vulnerable persons. The article shows that the Islamic veil is not an emblem of female submission, but a sign of women’s freedom, an expression of their own religious, cultural and political identity. However, this tradition is worthy of approval provided that it is not used as an instrument of violation of “universal principles” and, in particular, as a means of coercion towards the female gender.

Sommario

1. La vicenda: la sottostima dei fatti da parte del Pubblico ministero. – 2. La recente evoluzione della giurisprudenza penale in funzione protettiva delle vittime di violenza familiare. – 3. La critica all’ordinanza di archiviazione tra diritto, religione e tradizioni del Marocco. – 4. Pluralismo sociale, principio di differenziazione e libertà delle donne musulmane di indossare il velo islamico. – 5. La coesistenza e la pari dignità tra culture diverse non giustifica fatti di violenza di genere. – 6. Considerazioni conclusive: l’importanza dei rimedi civilistici e la centralità della soluzione socio-culturale-educativa