La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria: lo stereotipo di genere tra diritto e corti

Costanza Nardocci

Ricercatrice di Diritto costituzionale, Università di Milano

(contributo pubblicato online first)

Abstract

Il saggio approfondisce i rapporti tra lo stereotipo di genere e il diritto nella prospettiva costituzionale e sovranazionale, con particolare riferimento al diritto internazionale dei diritti umani. In primo luogo, l’articolo si occupa delle indicazioni che promanano dal diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, dalla Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e dalla c.d. Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa per tracciare un quadro delle disposizioni normative che trattano dello stereotipo quale forma di discriminazione ai danni delle donne. In secondo luogo, premessi riferimenti alla giurisprudenza del Comitato ONU alla CEDAW, il saggio analizza la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo allo scopo di verificare se, a livello regionale, siamo di fronte ad un “cambio di passo” e ad una presa di coscienza effettiva della portata lesiva e discriminatoria dello stereotipo.

The essay explores the relationship between gender stereotypes and the law from a constitutional and supranational perspective, with particular reference to international human rights law. Firstly, the article deals with the indications emanating from international human rights law and, in particular, from the UN Convention on the deletion of all forms of discrimination against women and from the so-called Istanbul Convention of the Council of Europe to outline the regulatory provisions dealing with stereotyping as a form of discrimination against women. Secondly, after making references to the jurisprudence of the UN Committee at CEDAW, the essay analyzes the most recent case law of the European Court of Human Rights in order to verify whether, at a regional level, we are facing a “change of pace” and to an effective awareness of the harmful and discriminatory scope of the stereotype.

Sommario

1. Spunti introduttivi su stereotipo, pregiudizio (collettivo) e fenomeno discriminatorio. – 2. Una tipologia di generalizzazione (stereotipata e) discriminatoria: lo stereotipo di genere. – 3. Dallo stereotipo al diritto: implicazioni, rischi, ripercussioni nella dimensione domestica e sovranazionale. – 4. Non solo principi: sì alle Convenzioni, ma no alle leggi? – 5. Qualche spunto dalla giurisprudenza costituzionale: non di stereotipi si parla, ma… – 6. Le Corti sovranazionali: il Comitato ONU alla CEDAW tra “Stereotype” e “Gender Stereotyping”. – 7. L’approccio europeo: “quando” lo stereotipo arriva a Strasburgo. – 8. “Come” lo stereotipo arriva davanti alle Corti: un nuovo accertamento per una nuova forma di discriminazione di genere? – 9. Conclusioni: le conferme, le novità verso una interazione tra sistemi, nazionali e sovranazionali. 

Profili processuali del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso in Italia e in Francia

Alessandro Nascosi

Professore Associato di diritto processuale civile, Università di Ferrara

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Lo scritto prende in esame gli aspetti processuali del giudizio di riassegnazione del genere nell’ordinamento italiano e in quello francese, ove la regolamentazione della materia è piuttosto recente. Come si osserverà nel presente contributo, l’ordinamento d’oltralpe predilige un accertamento dell’aspetto psicologico dell’identità di genere (che valorizza l’autodeterminazione dell’individuo), prescindendo del tutto da ogni aspetto medicalizzante della vicenda, a differenza del nostro sistema che conserva tuttora un accertamento giurisdizionale del percorso medico-psicologico compiuto dall’istante.

The paper examines the procedural aspects of the reassignment of gender in the Italian and French legal systems, where the regulation of the matter is quite recent. Certainly important, as will be observed in this contribution, the order beyond the Alps prefers an assessment of the psychological aspect of gender identity (which values the self-determination of the individual), completely disregarding every medicalizing aspect of the story, unlike our system that still retains a judicial assessment of the medical-psychological path made by the instant.

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. Il rito applicabile – 3. La fase istruttoria. – 4. La sentenza costitutiva del nuovo status. – 5. La regolamentazione del giudizio di riassegnazione del genere anagrafico in Francia. – 6 Rilievi conclusivi.

La relazione materna oltre le sbarre. Scenari attuali e prospettive possibili

Sarah Grieco

Docente di diritto dell’Esecuzione Penale – Coordinatore scientifico Polo Universitario Penitenziario UNICAS e Sportello per i diritti dei detenuti – Referente UNICAS Conferenza Nazionale Poli Universitari penitenziari – CNUPP

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il presente contributo rappresenta un’occasione per riflettere sulla dimensione della maternità reclusa. Ripercorrendo le principali tappe a cui è approdato il legislatore e la giurisprudenza costituzionale in questi anni, se ne evidenziano luci e ombre, sotto la lente dell’“interesse complesso” del minore ad un rapporto quanto più possibile “normale” e “continuativo” con i genitori, ed in particolare con la madre. Dall’analisi dei principali ostacoli che ancora si frappongono alla tutela della maternità e dell’infanzia, sia in fase cautelare che in sede di esecuzione della pena, si suggeriscono prospettive de iure condendo, in grado di attenuare le ricadute della detenzione delle madri sui figli; soggetti totalmente estranei alla pena, eppure ugualmente “vittime secondarie” della stessa.

This contribution represents an opportunity to reflect on the imprisoned motherhood aspect. The work follows the main steps developed in the recent years by the legislator and constitutional jurisprudence, highlighting lights and shadows: from the minor’s “complex interest” view to the preservation of a “normal” and “continuous” relationship with the parents, particularly with the mother. Starting from the analysis of the main hurdles still on the way to protect maternity and childhood, both during precautionary and execution of the sentence, a series of de iure condendo perspectives are suggested, aiming at mitigating the effects of the mother’s detention on their children who are subjects totally unrelated to the sentence, yet equally “secondary victims”.

Sommario

1. La tutela della maternità reclusa: difficoltà applicative e vuoti di tutela – 2. Gli ostacoli alla “esternalizzazione della detenzione” delle madri detenute – 3. Le disparità di trattamento in ambito di regime cautelare – 4. La preclusione assoluta dell’età del minore – 5. Il lavoro della Consulta a protezione della continuità genitoriale nel rapporto madre-figlio – 6. Prospettive de iure condendo – 6.1. Il passo necessario nella lunga marcia contro gli automatismi preclusivi: oltre il dato anagrafico del minore come unico parametro di valutazione – 6.2. La tutela della maternità e dell’infanzia per i “minori visibili”… – 6.3. …e per quelli “invisibili”: la tutela della genitorialità “dentro le mura” – 7. In conclusione.

Diffamazione e hate speech: quando il giudizio non è meramente critico ma discriminatorio in ragione dell’orientamento sessuale

Antonella Madeo

Professoressa associata di Diritto penale, Università degli studi di Genova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nella sentenza in esame, Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ud. 28 aprile-dep. 5 luglio 2022, n. 25759, la Cassazione affronta un tema classico: i confini tra esercizio del diritto di critica e diffamazione. Il caso, peraltro, presenta una peculiarità che, a quanto ci consta, non ha precedenti: il giudizio critico su cui verte la vicenda appare discriminatorio in ragione dell’orientamento sessuale del destinatario. Esso è rivolto, infatti, ad un’associazione in ragione delle sue finalità statutarie, rappresentate dalla lotta contro le discriminazioni e dalla promozione dell’inclusione sociale delle persone omossessuali. Il pregio della pronuncia è avere attribuito per la prima volta al giudizio diffamatorio discriminatorio valenza di hate speech, sulla falsariga dell’orientamento della giurisprudenza europea, nonché avere sottolineato la rilevanza dell’attualità del fatto oggetto di critica ai fini della pertinenza.

In the decision, Italian Court of Cassation, fifth criminal section, hearing on April 28th published on July 5th 2022, no. 25759, the Cassation deals with a classic theme: the boundaries between the exercise of the right to criticize and defamation. The case, moreover, presents a peculiarity which, as far as we know, is unprecedented: the critical judgment on which the story relates appears to be discriminatory due to the sexual orientation of the addressee. In fact, it is addressed to an association due to its statutory purposes, represented by the fight against discrimination and the promotion of the social inclusion of homosexual people. The merit of the decision is to have attributed for the first time to the discriminatory defamatory judgment the value of hate speech, according to the European case-law, as well as to have underlined the relevance of the actuality of the fact object of criticism for the purposes of pertinence.

Sommario

1. Il fatto. – 2. La vicenda giudiziaria. – 3. I requisiti per l’esercizio legittimo del diritto di cronaca, di critica, di satira. – 4. Le argomentazioni della Cassazione. – 4.1. Sulla veridicità del nucleo fattuale. – 4.2. Sull’attualità qualificante l’interesse pubblico. – 4.3. Sulla qualificazione del giudizio dissenziente come critica politica. – 4.4. L’intento, il contenuto e la forma discriminatoria: gli estremi dello hate speech. – 4.5. Sul limite della continenza. – 5. Osservazioni conclusive.

Pandemia e violenza di genere

Luciana Goisis

Professoressa associata di Diritto penale, Università di Sassari

(contributo pubblicato online first)

Abstract

Il saggio ripercorre i dati statistici relativi al fenomeno della violenza di genere nell’epoca pandemica, dati che segnalano una impennata della violenza nei confronti delle donne in questi anni. Il saggio si interroga sulla lettura criminologica che può essere fornita di un simile incremento statistico, analizzando anche la recente legislazione penale di contrasto alla violenza di genere per saggiarne l’effettività in relazione al contenimento di tale fenomeno.

The essay retraces statistical data on gender violence in the pandemic era, data which signals a great increase of violence against women in those years. The essay questions about the criminological lecture that can be made with reference to similar statistical increase, analyzing also the recent penal legislation on the contrast to gender violence in order to detect its effectiveness in relation to the containment of this phenomenon.

Sommario

1. Il fenomeno in cifre. – 2. La lettura criminologica. – 3. La legislazione penale recente: effettiva?

GenIUS 2022-1

Sommario

Focus: L’algoritmo alla prova del caso concreto:
stereotipi, serializzazione, discriminazione

Maria Giulia Bernardini, Orsetta Giolo: L’algoritmo alla prova del caso concreto: stereotipi, serializzazione, discriminazione

Nicola Lettieri: La discriminazione nell’era delle macchine intelligenti. Modelli possibili di analisi, critica e tutela

Dolores Morondo Taramundi: Le sfide della discriminazione algoritmica

Stefano Pietropaoli: Il dado e il cubo. Innocenza degli algoritmi e umane discriminazioni

Serena Vantin: Alcune osservazioni su normatività e concetto di diritto tra intelligenza artificiale e algoritmizzazione del mondo

Interventi

Stefano Corso: Alla migliore delle famiglie possibili. Brevi considerazioni sull’adozione da parte dei single

Maria Carmela Venuti: Il diritto all’affettività

Giulia Terlizzi: La PMA (seulement) pour toutes. L’incompiuta rivoluzione della nuova legge di bioetica francese

Giuseppina Panebianco: La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: tra carenze della fattispecie incriminatrice e coadiuvanti extrapenali

Commenti

Caterina Murgo: Status personali e libertà di circolazione delle persone minori d’età: la Corte di giustizia amplia la tutela del diritto alla vita familiare

Elena Falletti: Genitorialità e principio di uguaglianza: la via israeliana alla gestazione per altri

Diritti e dintorni

Serena Vantin: Un “Classico” al femminile. Mary Wollstonecraft in Francia

Paolo Veronesi: Pier Paolo Pasolini e la società: il “sogno di una cosa” travolto dalla “nuova preistoria”

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: tra carenze della fattispecie incriminatrice e coadiuvanti extrapenali

Giuseppina Panebianco

Professoressa Ordinaria di diritto penale, Università di Messina

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

A tre anni dalla sua introduzione il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, vulgato come revenge porn, non sembra aver dato buona prova. I dati non particolarmente incoraggianti sull’efficienza dell’art. 612-ter c.p. sollecitano una riflessione sui suoi limiti strutturali, sia pure senza il conforto del confronto con la prassi, non disponendosi ancora di significativa giurisprudenza su questo reato. Peraltro il recente intervento legislativo sul codice della privacy, inteso a rafforzare la tutela della persona offesa con misure extrapenali, pur segnando un passo avanti sul piano del “contenimento dell’offesa”, non giova a soddisfare le aspirazioni di contrasto del fenomeno empirico-criminoso, che richiederebbero ben altri strumenti volti a colmare il deficit culturale che lo alimenta.

Three years after its introduction, the offence related to the so-called “revenge porn” does not seem to have proven effective. It seems appropriate to analyse Article 612-ter of the Criminal Code to assess its limitations, even if there is no significant case-law on this offence at the moment. Furthermore, the recent introduction of measures in order to reinforce the victim protection fails to satisfy the requirement to prevent revenge porn. Actually, educational tools would be needed to bridge the cultural deficit that powers this criminal phenomenon.

Sommario

1. Il “parto precipitoso” di una fattispecie inefficiente. – 2. L’opportunità di una disposizione incriminatrice dedicata alla diffusione illecita di contenuti intimi. – 3. Questioni di lessico. – 4. La destinazione privata delle immagini o video a contenuto sessualmente esplicito e il risvolto probatorio della mancanza di consenso alla loro diffusione. – 5. Le condotte rilevanti: tra potenzialità espansive e vuoti di tutela. – 6. Il discutibile “pasticcio” delle aggravanti. – 6.1. Segue: l’irrilevanza della minore età della vittima e la problematica coesistenza con i delitti di pornografia minorile. – 7. La discutibile ragionevolezza della sanzione. – 8. Il recente rafforzamento della tutela della persona offesa con misure extrapenali. – 9. L’auspicio della prevenzione mediante l’educazione.

La PMA (seulement) pour toutes. L’incompiuta rivoluzione della nuova legge di bioetica francese

Giulia Terlizzi

Ricercatrice di Diritto privato comparato, Università di Torino

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la legge di bioetica n° 2021-1017, il legislatore francese ha “deconfinato” le tecniche di assistenza medica alla procreazione (AMP), riconoscendo il desiderio e la volontà quali mezzi per superare i limiti corporei e per dare al sistema di procreazione, filiazione e parentela una dimensione “sociale”. Oggi, l’accesso alle tecniche di AMP è aperto anche alle coppie di donne e alle donne single, a prescindere dall’esistenza di una patologia. Nel tentativo, necessariamente limitato, di introdurre il lettore alla nuova legge di bioetica, ed in particolare alla nuova disciplina della Assistance medicale à la procréation (AMP), si procederà dapprima con una breve ricostruzione della genesi e del processo di adozione della legge. Ci si dedicherà in seguito ad una sintetica analisi delle disposizioni innovative e della nuova disciplina dell’AMP, per comprenderne meglio gli effetti, ma anche i lati oscuri e i delicati problemi rimasti ancora aperti.

With the approval of the new law on bioethics n° 2021-1017, the French legislator has radically changed the discipline of medically assisted procreation techniques, recognizing desire and will as a means of overcoming bodily limitations and giving the system of procreation, filiation and parenthood a ‘social’ dimension. Today, the access to these techniques is also open to female couples and single women, regardless of the existence of a pathology. In an attempt, necessarily limited, to introduce the reader to the new law on bioethics, and in particular to the new discipline of Assistance medicale à la procréation (AMP), the author will first proceed with a brief reconstruction of the genesis and process of adoption of the law. Afterwards, a brief analysis of the innovative provisions and of the new discipline of the MPA will be made, in order to better understand its effects, but also its dark sides and the very delicate problems still open.

Sommario

1. Le nuove priorità della Legge di bioetica, “plus societale que jamais”. – 2.Dal mariage pour tous alla PMA pour toutes : excursus di una promessa politica. – 3.Le disposizioni della nuova legge di bioetica sull’AMP. – 4. Le asimmetrie di trattamento nell’accertamento della maternità a seguito di AMP. – 5. La legge di bioetica fra uguaglianza e nuove discriminazioni: alcune riflessioni critiche.

FOCUS – Atti del convegno “L’algoritmo alla prova del caso concreto: stereotipi, serializzazione, discriminazione”

(Contributi pubblicati online first)

L’algoritmo alla prova del caso concreto: stereotipi, serializzazione, discriminazione

Maria Giulia Bernardini, Orsetta Giolo

Ricercatrice di filosofia del diritto e Professoressa associata di filosofia del diritto, Università di Ferrara

La discriminazione nell’era delle macchine intelligenti. Modelli possibili di analisi, critica e tutela

Nicola Lettieri

Docente a contratto, Università del Sannio

Le sfide della discriminazione algoritmica

Dolores Morondo Taramundi

Investigadora Principal de Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto

Il dado e il cubo. Innocenza degli algoritmi e umane discriminazioni

Stefano Pietropaoli

Professore Associato di Filosofia del diritto, Università di Firenze

Alcune osservazioni su normatività e concetto di diritto tra intelligenza artificiale e algoritmizzazione del mondo

Serena Vantin

Ricercatrice a tempo determinato di tipo B in Filosofia del diritto, Università di Bologna

Alla migliore delle famiglie possibili. Brevi considerazioni sull’adozione da parte dei single

Stefano Corso

Dottorando di ricerca in Diritto privato, Università di Padova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il saggio mira ad offrire un contributo, da un lato, allo studio dell’adozione da parte del singolo e, dall’altro, alla ricerca di prospettive di riforma dell’adozione nell’ordinamento italiano. Dopo un’analisi dell’attuale disciplina, un raffronto con altre esperienze giuridiche europee e una ricognizione sul piano del diritto internazionale, esamina una proposta normativa innovativa, dal taglio trasversale. L’articolo conclude, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2021, con una sintesi delle riflessioni, in chiave critica e sistematica.

The essay aims to make a contribution, on the one hand, to the study of adoption by individuals and, on the other, to the search for perspectives on the reform of adoption in the Italian legal system. After an analysis of the current discipline, a comparison with other European legal experiences and a recognition at the level of international law, it examines an innovative regulatory proposal, with a transversal slant. It concludes, taking the Constitutional Court ruling no. 252 of 2021 as a starting point, with a summary of the reflections, from a critical and systematic perspective.

Sommario

1. Paradigma matrimoniale, mitologia della famiglia. – 2. L’adozione del minore da parte del singolo nell’ordinamento italiano. – 3. L’adozione da parte dei single negli ordinamenti europei. – 4. L’influsso del diritto internazionale nel diritto minorile interno con riguardo all’adozione di minori. – 5. A proposito di una proposta. – 6. La migliore delle famiglie possibili.