La politica criminale in materia di “violenza di genere”: le mimose del legislatore

Giuseppe Maria Palmieri

Ricercatore di Diritto penale, Università di Napoli “Federico II”

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La politica criminale in materia di violenza di genere presenta le note caratteristiche della legislazione penale simbolica dell’emergenza. Il lavoro passa in rassegna l’evoluzione della disciplina del settore, ponendo in evidenza le caratteristiche comuni che accompagnano i molteplici interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo. Le più note criticità sono connesse con le esigenze di determinatezza, offensività, ragionevolezza e funzione della pena in termini di prevenzione positiva. Inoltre, gli interventi penali in materia, sovente, contengono la clausola di invarianza finanziaria, che preclude qualsivoglia azione che imponga gravami economici per la finanza pubblica. Pur in presenza di un poderoso arsenale sanzionatorio, apparentemente rivolto alla tutela delle donne, i dati statistici relativi alla ricorrenza sociale del fenomeno non diminuiscono, e le motivazioni di alcune recenti decisioni giurisprudenziali ripropongono surrettiziamente arcaici, e si sperava superati, istituti improntati ad una cultura maschilista e paternalistica. Alla luce della ineffettività della disciplina ci si interroga, anche, sulla adeguatezza del concetto di “genere” a rappresentare un determinato oggetto di tutela penale, per via della fluidità della relativa definizione. Il problema della discriminazione è socio-culturale. Nell’ottica di un ampio intervento che coinvolga i differenti settori dell’esperienza sociale, politica e del diritto, lo strumento penale dovrebbe essere utilizzato in maniera sussidiaria, osservante dei fondamentali valori sanciti in Costituzione, e rivolto, in maniera eguale ed effettiva, alla tutela di tutte le persone.

The criminal policy on gender-based violence presents the well-known characteristics of the symbolic law of the emergency. The work reviews the evolution of the discipline of the sector, highlighting the characteristics of the community that accompany it and the multiple regulatory interventions that have followed over time. The best known critical issues are connected with the need for determination, offensiveness, reasonableness and function of the sanctions in terms of positive prevention. Furthermore, the criminal interventions on the matter often contain the financial invariance clause, which precludes any action that imposes economic taxes on public accounts. However, in the presence of a powerful sanctioning arsenal, apparently committed to the protection of women, and the statistical data relating to the non-decreasing social well-being of the phenomenon, and the motivation of some recent jurisprudential decisions are surreptitiously archaic, and if foreseeable outdated, consolidated imprints of a male-dominated and paternalistic culture. In the light of the ineffectiveness of the discipline, questions have also been raised about the adequacy of the concept of “gender” to represent a certain object of criminal protection, due to the fluidity of the relative definition. The problem of discrimination is socio-cultural. In the light of a broad intervention involving different sets of social, political and juridical experiences, the penal instrument will be used in a subsidiary manner, in observance of the fundamental values enshrined in the Constitution, and addressed, in an equal and effective manner, to all the protection of all people.

Sommario

1. La politica criminale a tutela delle donne: le mimose del legislatore? – 2. Precetti indeterminati e continui “giri di vite”. L’evoluzione di una disciplina ineffettiva. – 3. La l. n. 69 del 2019. Il “codice rosso” e i dubbi sulla indispensabilità della nuova fattispecie di “revenge porn”. – 3.1 Alcune altre novità introdotte dalla riforma del 2019. Inconsapevolezza o mancanza di volontà? – 4. Il problema è socio-culturale. Ipotesi applicative di vittimizzazione secondaria e stigmatizzazione della condotta di vita della donna: il ritorno all’attenuante per causa d’onore. – 5. Fluidità del concetto di “genere” e necessaria amoralità del diritto penale. Per una efficace tutela di tutte le persone.