Federico Azzarri
Professore associato di Diritto Privato, Università di Pisa
(contributo pubblicato online first)
Abstract
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che escludevano che l’adozione in casi particolari determinasse l’insorgenza di rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante. La condivisibile decisione, abbattendo la più significativa differenza tra la condizione giuridica dell’adottato con adozione piena e quella dell’adottato con adozione semplice, reca un importante contributo di effettività al principio dell’unicità dello stato di figlio, imponendo altresì di rimeditare alcuni aspetti tipici dell’adozione in casi particolari che non appaiono più in linea con l’innovazione impressa dalla Consulta all’istituto. Al contempo, il nuovo regime dell’adozione semplice si rivela maggiormente garantista anche nei confronti dei minori nati all’estero da gestazione per altri il cui rapporto di filiazione col genitore non biologico non possa essere riconosciuto in Italia in ragione dell’asserita contrarietà all’ordine pubblico del relativo atto di nascita. Tuttavia, sul punto, non persuadono le ragioni che hanno ancora recentemente indotto le Sezioni Unite a ribadire il diniego alla trascrizione del provvedimento straniero costitutivo dello status di questi minori.
The Constitutional Court declared the invalidity of the provisions which denied the kinship between the child adopted “under special circumstances” and the relatives of the adopter. According to the Court, these children have the status of a son or a daughter, therefore they cannot be deprived of the family ties with the other family members without disregarding their identity. In fact, after the filiation reform, kinship relationships with relatives of both parents are guaranteed on equal terms to all children. The judgment, overcoming the most important difference between the full adoption and the adoption in special cases, has substantial consequences on the inheritance law; moreover, it points out some inconsistencies of the system of the adoption introduced by the Law 184/1983. Eventually, the judgement also improves the status of the children born abroad through surrogacy and then adopted in Italy by the non-biological parent. Nevertheless, it does not persuade the refusal of the Italian legal system (confirmed by the United Chambers of the Supreme Court) to recognize the filiation ties constituted by the foreign law towards the intended parent.
Sommario
1. La parentela dell’adottato in casi particolari nell’orizzonte della sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022. – 2. Status e reti parentali. – 3. Lo status dell’adottato in casi particolari e l’irragionevole privazione della parentela con la famiglia dell’adottante. – 4. L’inidoneità delle residue divergenze tra adozione semplice e adozione piena a intaccare lo status dell’adottato in casi particolari. – 5. Il tramonto del dogma dell’esclusività dell’appartenenza familiare… – 6. …e di altri dogmi del diritto delle adozioni. – 7. Adozione in casi particolari e diritto ereditario. – 8. La controversa revocabilità dell’adozione in casi particolari. – 9. Il consenso all’adozione in casi particolari del genitore legale. – 10. Le persistenti obiezioni al mancato riconoscimento dello status dei nati da gestazione per altri (anche all’indomani di Cass., Sez. Un., 38162/2022). – 11. (Segue) La tutela convergente del diritto (del minore) allo status e del diritto (dei genitori) all’autodeterminazione riproduttiva.