Vittimizzazione secondaria: proliferazione di un fenomeno contrario ai diritti umani

Giorgia Beninati

Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nella sentenza in commento, la Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell’art. 8 della Convenzione, volto alla tutela della vita privata e familiare. Nel caso specifico, il giudice ha dovuto pronunciarsi sulla delicata questione che sorge nel momento in cui, verificatosi un contrasto tra l’interesse della prole e quello dei genitori, si renda necessario l’equo bilanciamento degli stessi. La sentenza pur occupandosi, principalmente, della composizione tra l’interesse superiore del minore e la bigenitorialità, offre spunti di riflessione con riguardo ad una serie di ulteriori tematiche, quali la vittimizzazione secondaria, gli strumenti di contrasto alla stessa e le falle sistemiche che ne hanno favorito l’allarmante diffusione.

In the decision under review, the European Court of Human Rights condemned Italy for the violation of art. 8 ECHR, which protects private and family life. In this particular case, the court had to rule on the sensitive issue that arises when a clash between the interests of the offspring and the parents has occurred and it becomes necessary to fairly balance them. The ruling, while mainly dealing with the composition between the best interests of the child and the issue of bi-parenting, offers insights with regard to a number of additional matters, such as the secondary victimization, the means to combat it and the systemic flaws that have fostered its alarming spread.

Sommario

1. Il caso e la vittimizzazione secondaria: riscontro concreto. – 2. Strumenti di contrasto al fenomeno: efficacia reale o mero proclama? – 3. Interesse superiore del minore: un diritto sostanziale, un principio giuridico e una regola procedurale. – 4. Consulenza tecnica unica: il grimaldello che ha favorito l’accesso della sindrome di alienazione parentale nelle aule giudiziarie. – 5. Un rinnovato sguardo alla sentenza della Corte: considerazioni conclusive.


“Only the beginning”? L’impatto della sentenza della Corte Edu Semenya v. Switzerland sui diritti umani in prospettiva di genere nella governance sportiva

Carla Maria Reale

Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Genova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La sentenza Semenya v. Switzerland della Corte europea dei diritti umani offre numerosi spunti di riflessione per ragionare sul rapporto fra Lex sportiva, tutela e garanzia dei diritti umani e discriminazioni di genere. Ripercorrendo la vicenda di Semenya, verranno discussi i punti principali della sentenza evidenziandone punti di forza ed eventuali criticità, per poi soffermarsi sul possibile impatto che questa potrebbe avere nel futuro della governance dello sport.

The decision Semenya v. Switzerland of the European Court of Human Rights offers many insights into the relationship between the Lex sportiva, the protection and guarantee of human rights and gender discrimination. The article will look back at the Semenya case and discuss the main points of the ruling, highlighting its strengths and possible critical aspects. In the final part the focus will be on the possible impact the decision could have on the future of sports governance.

Sommario

1. Introduzione. – 2. La vicenda umana, sportiva e giudiziale di Semenya. –  2.1. Semenya e la lunga ombra del sex testing nelle competizioni agonistiche femminili. – 2.2. Il regolamento della World Athletics per l’accesso alle competizioni delle donne con iperandrogenismo del 2011 e la controversia Chand. –  2.3.   Il regolamento della World Athletics del 2018 e la sua impugnazione da parte di Semenya. – 3. Semenya v. Switzerland: i punti salienti della decisione. – 3.1. La questione della competenza e l’applicazione dei diritti umani da parte degli organi sportivi di giustizia. – 3.2. Sulla violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione. – 3.3. Sulla violazione dell’art. 13 della Convenzione. – 3.4. Sulla (non) violazione dell’art. 3 della Convenzione. – 4. Annotazioni: lo sport e la tutela dei diritti umani. – 5. Annotazioni critiche: Lo sport e la dimensione delle discriminazioni basate su genere/caratteristiche sessuali. – 6. Alcune riflessioni conclusive.