Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere

Angioletta Sperti

Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Pisa

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

Abstract

Sul caso dell’obiezione di coscienza del pasticciere e, in particolare, sul bilanciamento tra libertà religiosa e di espressione e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, si sono recentemente pronunciate sia la Corte Suprema degli Stati Uniti (caso Masterpiece) che la Corte Suprema inglese (caso Lee). Lo scritto ripercorre le due pronunce dimostrando come, nonostante alcune differenze tra le vicende oggetto dei due giudizi, le istanze di obiezione di coscienza avanzate dai pasticcieri sollevino questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente affini. Lo scritto esamina, dunque, le implicazioni delle conclusioni raggiunte delle due corti, anche al di là degli ordinamenti in cui esse sono state pronunciate, evidenziando le conseguenze che il riconoscimento di una religious exemption generalizzata e un uso strumentale della libertà di espressione potrebbero produrre sulla dignità delle persone e la garanzia del divieto di discriminazione.

Two recent rulings of the Supreme Court of the United States (Masterpiece)and Supreme Court of England and Wales (Lee)have addressed the conflict between freedoms of religion and expression and the principle of nondiscrimination on the ground of sexual orientation. The article examines the two cases in order to emphasize that, despite some differences between the facts, they rise the same basic constitutional questions. The article deeply analyses the conclusions the two Courts have reached, arguing that a general recognition of religious exemption and an instrumental use of freedom of expression can deeply affect the dignity of minorities and the guarantee of nondiscrimination.

Sommario

1. Premessa. – 2. Il caso Masterpiece Cakeshopdella Corte Suprema degli Stati Uniti. – 3. La sentenza Leedella Corte Suprema inglese. – 4. Due casi analoghi o diversi? – 5. Dignità umana ed impatto sociale delle disparità di trattamento nell’accesso a beni e servizi. – 6. Osservazioni conclusive

Premio di laurea e di dottorato Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford

L’associazione “Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford” ha bandito un concorso per premiare con un assegno di 500 € la migliore tesi di laurea e con la pubblicazione dell’opera la migliore tesi di dottorato in materie giuridiche attinenti ai diritti delle persone LGBTI. 

Gli elaborati dovranno essere stati discussi tra il 1.1.2016 e il 31.10.2019 presso una Università italiana o europea.

Al seguente link, è possibile trovare la locandina e il bando di concorso, inclusivo di ogni dettaglio sul premio e sulle modalità di partecipazione: 
https://www.retelenford.it/news/i-nostri-progetti/premioretelenford/

When victims of domestic violence are migrants or minorities: women at intersection in Europe

Maryset Mango

University of Milan, and Legal Protection Officer

(Contributo pubblicato on line first, sottoposto a referaggio a doppio cieco)

Abstract

Essere donne e allo stesso tempo appartenere a un contesto culturale extra-europeo o a una minoranza culturale rende più vulnerabili le vittime di violenza domestica. Partendo dallo studio di Kimberlè Crenshaw sulle donne Afro-Americane vittime di abusi domestici, si dimostrerà come la prospettiva intersezionale applicata ai casi di donne migranti o appartenenti a minoranze culturali può demarginalizzarle dalla loro condizione e facilitarne l’accesso al diritto di denunciare i loro persecutori e di trovare protezione. In questo senso viene affrontata l’analisi del rischio incontrato da donne straniere vittime di violenza domestica, il cui permesso di soggiorno è legato a quello del marito o del convivente, di cadere nella trappola della cd.subordinazione intersezionale, dato dall’impatto simultaneo di una politica anti-immigrazionista e dalla violenza inferta dai partner. Da un altro punto di vista, il metodo intersezionale sarà applicato nella disamina della normativa e giurisprudenza sulla richiesta di protezione internazionale, evidenziando la violenza domestica come una forma di discriminazione di genere e allo stesso tempo rilevando come criteri di valutazione delle domande di asilo siano spesso improntati a standard “maschili”o “occidentalmente femminili”. L’ultima parte di questo articolo si sofferma sulla riluttanza riscontrabile in alcuni casi da parte delle autoritàeuropee nel perseguire gli autori di violenza domestica quando la vittima èuna donna straniera o appartiene a una minoranza culturale.

Being a woman and at the same time being from a non-European cultural context or belonging to a minority makes one more vulnerable to being a victim of domestic violence. Taking, as a reference, the study of KimberlèCrenshaw on female African American victims of domestic abuse, this research aims to demonstrate how the intersectional perspective applied to cases of female migrant or minority victims of domestic violence can de-marginalize their access to the right to report their persecutors and to find protection. In fact, one aspect of the issue dealt with in this research concerns the risk for female migrant victims of domestic violence whose permit of stay is linked to the one of their husband to fall into an intersectional subordination trap, created by the simultaneous impact of an anti-immigration policy and spouse abuses. From the perspective of an asylum seeker’sclaim, intersectionality is a useful approach to domestic violence instead of using gender discrimination moving from a “male-standard assessment”and a “western-woman standard assessment”of asylum claims. The last part of the article points out the reluctance of the European authorities to accept domestic violence reports when the victim is a migrant or minority woman.

Sommario

1. Introduction –2. Domestic violence implications on residence status: developments ascertained in Europe thanks to the implementation of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (a.k.a. Istanbul Convention) –3. The need for an intersectional approach in evaluating female asylum seekers application based on a domestic violence claim as a form of gender persecution –4. The reluctance of the EU State authorities to intervene in the private sphere in cases of domestic violence denounced by migrant, refugee or minority women as an intersectional discriminatory conduct –5. Conclusion

Un análisis de las nociones de autonomía y dignidad subyacentes a la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz de la filosofía del derecho y el derecho internacional comparado

Fabio Enrique Pulido Ortiz, Nicolás Carrillo-Santarelli

Universidad de La Sabana, Colombia

(Contributo pubblicato on line first, sottoposto a referaggio a doppio cieco)

Abstract

Nel contributo, gli autori evidenziano due questioni filosofiche emergenti dalle argomentazioni contenute nel parere consultivo OC-24/17 della Corte interamericana dei diritti umani. In primo luogo, la Corte confonde il concetto di autonomia come condizione astratta della dignità umana con quello di autonomia come diritto di libertà. Secondariamente, gli autori criticano l’argomento della Corte secondo cui l’autonomia personale è basata sulla capacità individuale di essere legislatori di sé stessi.

In this paper, the authors highlight two philosophical problems in the Advisory Opinion OC-24/17 argumentation. First, they show the Inter American Court of Human Rights confuses the meaning of autonomy -as a conceptual condition of human dignity- with the meaning of autonomy as a specific right -the right to freedom. Secondly, the authors criticize the fact that the Inter American Court of Human Rights assumes (without giving sufficient satisfactory reasons) that the right to personal autonomy is based solely on the individual capacity of human beings to be self-legislators.

Sommario

1. La incidencia de las posturas filosóficas en pronunciamientos judiciales como la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2. La noción de dignidad manejada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. La autonomía como fundamento de los derechos humanos. 4. La autonomía como auto-legislación. 5. Conclusiones

Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale

Antonella Madeo

Ricercatrice di Diritto penale, Università degli Studi di Genova

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

Abstract

La sentenza del Gup di Torino appare degna di nota per il fatto di riconoscere, attraverso il delitto di diffamazione, tutela penale alla reputazione di un’ampia categoria di soggetti contro dichiarazioni denigratorie, tracciando una sottile linea di demarcazione tra un soggetto collettivo individuabile – il movimento LGBT – e una collettività indistinta – quella omosessuale –, fondata sulla presenza nel primo e sulla mancanza nella seconda di un’organizzazione. La distinzione, peraltro, appare labile nel caso in esame, in quanto il soggetto collettivo ha una dimensione molto estesa. La forzata applicazione del delitto di diffamazione mira a sopperire al vuoto di tutela, riscontrabile nel nostro ordinamento penale, nei confronti della comunità LGBT contro comportamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

The GUP of Turin Judgement is remarkable because it gives criminal protection, through the crime of libel, to the honour of a large group of people against disparaging statements, drawing a thin line between an identifiable collective subject – LGBT movement – and an indistinct collectivity – homosexual one –, based on the presence in the first and the on the absence in the second of an organization. The distinction appears fleeting in the commented case, because the collective subject has a very large extension. The forced application of criminal libel aims to make up for the protection vacuum in Italian criminal law to LGBT community against discrimination based on sexual orientation or gender identity.

Sommario

Il caso. – 2. Le questioni giuridiche: a) il bene giuridico tutelato dalla diffamazione. – 3. Segue: b) Il titolare del diritto alla reputazione. – 4. Segue: c) la determinatezza del soggetto passivo, anche collettivo. – 5. L’irrilevanza penale delle dichiarazioni denigratorie rivolte ad una collettività indistinta. – 6. – Il vuoto di tutela penale per la comunità LGBT contro comportamenti discriminatori. 7. – Conclusioni