Dalla violenza che condanna, alla condanna della violenza. L’aborto forzato nel prisma della comparazione

Aurora Maggi

Tirocinante presso Tribunale di Sorveglianza di Roma

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’aborto forzato e la sterilizzazione involontaria costituiscono fenomeni storicamente celati nel mondo. Tuttavia, si tratta di forme di violenza che possono manifestarsi in modi e per ragioni dissimili. Indubbiamente rappresentano un’interferenza nella sfera intima ed inviolabile di una persona. L’intento di questo lavoro è quello di portare alla luce situazioni invisibili, denunciando la violenza sconosciuta o misconosciuta.

Forced abortion and involuntary sterilization are historically hidden phenomena in the world. However, they are forms of violence that can manifest themselves in different ways and for different reasons. Undoubtedly, they represent interference in a person’s intimate and inviolable sphere. The intention of this work is to bring invisible situations to light, denouncing unknown or misunderstood violence.

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. La guerra, una delle determinanti dell’aborto forzato. – 3. Selezione del sesso e controllo delle nascite. – 3.1 Alle origini del nesso tra aborto forzato ed eugenetica: il programma Lebensborn. – 3.2. Pianificazione delle nascite e aborti selettivi. – 4. Rilievi conclusivi.

Focus “Diritto penale antidiscriminatorio. Una indagine, partendo dalla giurisprudenza”

A cura di Marco Pelissero, Università di Torino

(Contributi pubblicati online first)

Importanza, ragionevolezza e limiti del diritto penale antidiscriminatorio tra presente o (possibile) futuro

Marco Pelissero

Professore Ordinario di Diritto penale, Università di Torino

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di diritto penale antidiscriminatorio

Luciana Goisis

Professoressa Associata di Diritto penale, Università di Sassari

Il diritto penale antidiscriminatorio “esplicito”: i delitti contro l’eguaglianza

Sara Prandi

Dottoranda di ricerca in Diritto penale, Università di Genova

Diritto penale e discriminazioni di genere

Anna Costantini

Ricercatrice di Diritto penale, Università di Torino

Diritto penale e discriminazione delle persone lgbtqia+

Paolo Caroli

Ricercatore di Diritto penale, Università di Torino

Discriminazione delle persone disabili e diritto penale

Davide Petrini

Già Professore Ordinario di Diritto penale, Università di Torino

Il riconoscimento delle nuove soggettività e il limite del binarismo di genere nella prospettiva costituzionale

Giacomo Mingardo

Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico, Università di Milano

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il presente contributo si propone di indagare la possibilità di riconoscimento da parte dell’ordinamento costituzionale italiano di nuove forme di soggettività che superino il binarismo di genere. Muovendo dalle rivendicazioni identitarie avanzate da persone non binarie e intersessuali, l’analisi approfondisce le definizioni dei concetti di ‘identità di genere’ e ‘identità sessuale’ per poi interrogarsi sulla portata del diritto all’identità di genere delineato dalla giurisprudenza costituzionale. L’articolo si propone di dimostrare come il binarismo di genere non rappresenti un limite di rango costituzionale per l’ordinamento e come sia possibile l’istituzione di un terzo genere. In conclusione, il contributo avanza alcune proposte de iure condendo volte a superare il binarismo di genere.

This contribution aims to investigate the possibility of the Italian constitutional system recognising new forms of subjectivity that go beyond the gender binary. The analysis commences with an examination of the claims for full affirmation of identity advanced by non-binary and intersex people. This is followed by a deepening of the definitions of the concepts of ‘gender identity’ and ‘sexual identity’. Finally, the scope of the right to gender identity outlined by constitutional jurisprudence is questioned. The article seeks to demonstrate that the gender binary does not represent a constitutional limit for the legal system and that it is possible to establish a third gender. In conclusion, the contribution puts forward some de iure condendo proposals aimed at overcoming the gender binary.

Sommario

1. Cenni introduttivi. – 2. Identità di genere e identità sessuale nella prospettiva dei diritti. – 3. Una Costituzione solo per due? – 4. Dalla teoria alla pratica: annotazioni de iure condendo. – Nota di aggiornamento.

Constitutional democracy in action: Recognition of same-sex marriage in the Slovenian Constitutional system

Jernej Letnar Cernic

Full Professor of Human Rights Law, Faculty of Government and European Studies, New University, Slovenia

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

This article presents and discusses three recent decisions by the Slovenian Constitutional Court on the right of same-sex couples to marry and their right to adopt children. The first two decisions relate respectively to the decision of the Slovenian Constitutional Court on the right to marriage of same-sex couples and their right to adopt children. The third decision includes the prohibition of the Constitution Court to hold a referendum on the issue of the right of same-sex couples to marry and their right to adoption, thereby upholding the principle of constitutional democracy. The decisions granted same-sex couples the right to marry and adopt for the first time in any post-communist country of Central and Eastern Europe. However, they have yet to be universally internalized and welcomed in Slovenian Society. They stirred and deepened ideological rupture between different sides of Slovenian society. Nonetheless, they reaffirmed the principle of constitutional democracy, which the Slovenian Constitutional Court should uphold in similar future decisions.

Questo articolo analizza tre recenti decisioni della Corte costituzionale slovena sul diritto delle coppie dello stesso sesso a sposarsi e sul loro diritto ad adottare bambini. Le prime due decisioni si riferiscono rispettivamente alla decisione della Corte costituzionale slovena sul diritto al matrimonio delle coppie dello stesso sesso e sul loro diritto ad adottare bambini. La terza decisione include il divieto della Corte costituzionale a indire un referendum sulla questione del diritto delle coppie dello stesso sesso a sposarsi e sul loro diritto all’adozione, sostenendo così il principio della democrazia costituzionale. Le decisioni hanno concesso alle coppie dello stesso sesso il diritto di sposarsi e adottare per la prima volta in un paese post-comunista dell’Europa centrale e orientale. Tuttavia, le stesse devono ancora essere universalmente interiorizzate nella società slovena, avendo suscitato una rottura ideologica tra le diverse componenti della società slovena. Merita tuttavia soffermarsi sul principio della democrazia costituzionale, che costituisce un importante precedente in simili decisioni future.

Summary

1. Introduction. – 2. Right to family life and marriage of same-sex couples. – 3. Decision U-I-486/20-14, Up-572/18-36 of the Slovenian Constitutional Court. – 4. Decisions no. U-I-91/21-19,  Up-675/19-32 of the Slovenian Constitutional Court. – 5. Decision no. U-I-398/22, 14.12.2022 of the Slovenian Constitutional Court. – 6. The primacy of the principle of constitutional democracy. – 7. Conclusions.

Nuovi orientamenti in tema di esame individuale delle domande di protezione internazionale? Il caso delle donne afghane al vaglio della CGUE

Claudia Candelmo

Ricercatrice a tempo determinato (RTD-B) di Diritto Internazionale, Università di Udine

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il ritorno dei Talebani in Afghanistan ha comportato un arretramento significativo della tutela dei diritti umani, in particolare per le donne, sottoposte a limitazioni sempre più gravi delle loro libertà personali, tali da dare vita a una vera e propria persecuzione. Partendo dalle Conclusioni presentate dall’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal giudice austriaco, il contributo riflette sull’interpretazione della nozione di ‘persecuzione’ e di ‘esame individuale’ delle domande di protezione internazionale, sia ai sensi della Direttiva Qualifiche, sia alla luce del diritto internazionale rilevante. Il contributo si sofferma, in particolare, sulla possibilità che un esame della domanda che tenga specificamente conto della situazione dello Stato di provenienza e dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale, senza interrogarsi ulteriormente sulla situazione individuale del richiedente, sia coerente non solo con il diritto UE, ma anche con il diritto internazionale in materia.

The return to power of the Taliban in Afghanistan has caused a significant setback in the protection of human rights, especially women rights, subject to ever-growing limitations of their personal liberties. Such limitations are so grave that they amount to persecution. Taking as a point of departure the Conclusions presented by Advocate General Richard de la Tour, in the framework of a request for a preliminary ruling by an Austrian Tribunal, the present article discusses the interpretation of the notion of ‘persecution’ and of ‘individual exam’ of requests of international protection according both to the Qualification Directive and to International Law. In particular, the article analyses the hypothesis that an exam taking into enhanced account the situation of the State of origin and the belonging to a social group, without considering the individual situation of the applicant can be considered compatible not only with EU Law but also with International Law on the topic.

Sommario

1. Introduzione – 2. Le domande di pronuncia pregiudiziale e le conclusioni dell’Avvocato Generale – 2.1 La necessità di un esame individuale della domanda di protezione internazionale – 3. La Convenzione di Ginevra e il diritto internazionale rilevante – 4. Conclusioni e prospettive future.

Diritto penale e discriminazione delle persone lgbtqia+

Paolo Caroli

Ricercatore di diritto penale, Università di Torino

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo analizza le risposte offerte dal diritto penale italiano alla discriminazione delle persone lgbtqia+, in primo luogo analizzando le diverse fattispecie di reato in cui è possibile sussumere molte forme di omotransfobia, sia fisica che verbale. Nella seconda parte, invece, si prenderanno in considerazione i vuoti di tutela: i casi di discriminazione e propaganda per i quali il diritto penale non dispone di strumenti di persecuzione e punizione. In assenza di un intervento legislativo ad hoc, dunque, vi sono forme di discriminazione che non trovano alcuna sanzione da parte del nostro ordinamento e sono perciò penalmente lecite. Nel corso della disamina si analizzeranno anche i meccanismi creativi con cui la giurisprudenza di merito tenta di supplire a tali carenze, nonché i tentativi – per i casi che invece sono già penalmente rilevanti – di supplire all’assenza di una circostanza aggravante di omotransfobia.

The paper analyses the responses offered by Italian criminal law to discrimination against lgbtqia+ persons, firstly by analysing the different types of offences under which many forms of homotransfobia, both physical and verbal, can be subsumed. In the second part, on the contrary, the paper considers the gaps in protection: the cases of discrimination and propaganda for which criminal law has no instruments of prosecution and punishment. In the absence of ad hoc legislative intervention, therefore, there are forms of discrimination that find no sanction from our system and are therefore criminally permissible. In the course of the examination, we will also analyse the creative mechanisms with which the jurisprudence attempts to make up for these shortcomings, as well as the attempts – for cases that are already criminally relevant – to make up for the absence of an aggravating circumstance of homotransfobia.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Punire la discriminazione lgbtqia+ con i reati esistenti. – 2.1. Ingiuria e diffamazione. – 2.2. Minaccia. – 2.3. Stalking. – 3. La “discriminazione” che non costituisce reato. – 3.1. La discriminazione “pura”. – 3.2. La propaganda “pura”. – 4. I tentativi di risposta in via giurisprudenziale. – 4.1. Il decoro collettivo del “movimento lgbt” – 4.2. Il diritto del lavoro. – 4.3. Una lacuna colmabile solo dal legislatore. – 5. I tentativi giurisprudenziali di colmare l’assenza di un’aggravante ad hoc – 5.1. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. – 5.2. Applicazione dell’aggravante comune dei motivi abietti o futili ex art. 61 c.p., n. 1. – 5.3. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena. – 5.4. L’orientamento che applica comunque l’art. 604 ter c.p. – 5.5. Una giurisprudenza non univoca. – 6. Odio online e diritto penale impotente? – 7. Conclusioni.

La piena realizzazione del diritto all’affettività e alla sessualità dei detenuti alla luce della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale

Francesca Moro

Dottoranda di ricerca in diritto penale, Università di Trento

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la sentenza n. 10 del 2024, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della Legge sull’ordinamento penitenziario (o.p.), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il proprio partner, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina o ragioni giudiziarie. Ripercorse brevemente le tappe fondamentali che hanno condotto al riconoscimento dell’affettività intramuraria, anche in una declinazione fisica, il presente contributo intende analizzare nel dettaglio la decisione in oggetto, la quale suscita particolare interesse non solo per il suo contenuto, ma anche per la tecnica decisoria adottata dalla Corte – una sentenza additiva di principio – destinata a produrre i suoi effetti fin da subito nella realtà quotidiana degli istituti penitenziari.

In Judgment No 10 of 2024, the Italian Constitutional Court ruled that Article 18 of the Act on Penitentiary Order (o.p) is unconstitutional since it does not allow conjugal visits in prison, even when there are no security reasons to justify such restriction. After a brief description of the fundamental stages that led to the recognition of the prisoner’s right to sexuality, this paper analyses the above-mentioned judgment, which arouses particular interest not only for its content, but also for the decisional technique adopted by the Court which will produce its effects immediately.

Sommario

1. Il fondamentale contributo della Corte costituzionale in tema di diritti delle persone detenute – 2. La sentenza monito n. 301 del 2012: la Corte costituzionale bussa alla porta del legislatore – 3. Il legislatore non risponde: il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto solleva nuovamente questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 co. 3 o.p. – 4. La Consulta entra coraggiosamente dalla porta principale con una sentenza additiva di principio: sì ai colloqui intimi. – 4.1. L’irragionevolezza del divieto assoluto e l’irrinunciabilità di un bilanciamento, in concreto, tra interessi costituzionali. – 4.2. L’incongruo sacrificio imposto agli affetti del detenuto. – 4.3. Il pregiudizio alla persona nell’ambito familiare e relazionale e la frustrazione delle chances di reinserimento sociale. – 4.4. La necessità di un «fair balance» nella giurisprudenza di Strasburgo. – 4.5. Il vademecum finale della Consulta. – 5. Dai principi alla prassi: il rischio di possibili resistenze all’inveramento del diritto all’affettività e alla sessualità delle persone recluse.

Diritti della gestante, tutela della vita del nascituro e parto in casa: l’approccio del Tribunale costituzionale spagnolo

Sabrina Ragone, Valentina Capuozzo

Professoressa associata e Assegnista di ricerca di Diritto pubblico comparato, Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo ripercorre le recenti tappe della giurisprudenza costituzionale spagnola in materia di parto in casa, con riguardo a un “hard case” in cui la gravidanza si era protratta oltre la quarantesima settimana. In due pronunce del 2022 e del 2023, il Tribunale costituzionale ha operato un complesso bilanciamento tra i diritti della gestante e la posizione giuridica del nascituro, avendo riguardo a una misura di ricovero coatto disposta dalla giurisdizione ordinaria. L’analisi riflette in prospettiva comparata sul ruolo di giudice e legislatore in merito, nonché sui diritti processuali e sostanziali rilevanti.

This paper deals with the recent Spanish constitutional jurisprudence regarding home births, with regard to a “hard case” in which the pregnancy was longer than the fortieth week. In two rulings issued in 2022 and 2023, the Constitutional Tribunal realized a balance between the rights of the pregnant woman and the legal position of the unborn child, having regard to a measure of forced hospitalization ordered by ordinary jurisdictions. The analysis reflects from a comparative perspective on the role of judges and legislators in this regard, as well as on the relevant procedural and substantive rights.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Il caso. – 3. La risposta del Tribunal Constitucional. – 4. Un bilanciamento complesso nella cornice di una disciplina inadeguata. – 5. Considerazioni critiche sui diritti sostanziali. – 6. Considerazioni critiche sui diritti processuali.

GenIUS 2023-02

Sommario

Focus: Persone, vulnerabilità, intersezionalità

Stefano Ciccone: Bastare a sé stessi: l’insostenibile finzione del modello di maschilità egemonico

Francesca Di Muzio: La tutela processuale delle vittime “vulnerabili”

Elena Pariotti: Vulnerabilità, approccio intersezionale e linguaggio dei diritti

Francesco Romeo: ‘Invulnerabile’, tra mito storiografico e desiderio tecnologico: una proposta intersezionale

Silvia Vida: Nudgee vulnerabilità

Focus: La gestazione per altri. Profili interdisciplinari alla ricerca
di un complesso equilibrio tra istanze individuali
e necessità di tutela

Ines Corti: Gravidanza per altri e reato “universale”: quali effetti su bimbe e bimbi, mamme e papà?

Carmelo Danisi: Maternità surrogata come reato “universale”: considerazioni di diritto internazionale e dell’Unione europea

Fabrizio Filice: La nuova incriminazione della gestazione per altri. Problematiche definitorie e interpretative

Vincenzo Tigano: La surrogazione di maternità in prospettiva comparata: scelte di politica criminale e modelli regolamentativi di alcuni dei principali ordinamenti europei e nordamericani

Antonio Vallini: La rana che voleva farsi bue e il reato di surrogazione di maternità che voleva farsi universale

Interventi

Giulia Barbato: Genitorialità intenzionale e status filiationis

Giorgia Beninati: Vittimizzazione secondaria: proliferazione di un fenomeno contrario ai diritti umani

Commenti

Radzhana Buyantueva: Queer visibility and conservative political turn in Russia

Cristina Luzzi: Sui “venuti al mondo” grazie alla surrogazione di maternità, la Corte Edu supporta le Sezioni unite, ma delude (comprensibilmente) qualche aspettativa. Osservazioni a partire dalla sentenza C. c. Italia.

Carla Maria Reale:Only the beginning”? L’impatto della sentenza della Corte Edu Semenya v. Switzerland sui diritti umani in prospettiva di genere nella governance sportiva.

Diritti e dintorni

Barbara Pezzini: Pensieri e nodi sul filo della lettura di Dare la vita di Michela Murgia

Gravidanza per altri e reato “universale”: quali effetti su bimbe e bimbi, mamme e papà?

Ines Corti

Professoressa Associata di Istituzioni di diritto privato, Università di Macerata

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’articolo propone alcune riflessioni in merito alla modifica dell’art.12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 volta a configurare un reato universale di surrogazione di maternità e sugli effetti civilistici di questo (ipotetico) cambiamento, in particolare in materia di attribuzione di genitorialità e status filiationis. Il lavoro si sofferma sui temi della dignità della donna e dei diritti dei nati, e sugli istituti del “riconoscimento” di figlio/a e dell’adozione in casi particolari, quali istituti idonei secondo le sezioni Unite della Corte di Cassazione a tutelare i diritti dei bimbi nati.

The article proposes some remarks on the amendment of Article 12 of Law 19 February 2004, n. 40 aimed at configuring a universal crime of surrogacy of maternity and the civil effects of this (hypothetical) change, in particular with regard to the attribution of parenthood and status filiationis. The work focuses on the issues of the dignity of women and the rights of children born, and on the institutions of the “recognition” of children/s and adoption in particular cases, as suitable institutions according to the United Sections of the Court of Cassation to protect the rights of children.

Sommario

1.Introduzione – 2. Dignità della donna, diritti del nato: divieto di surrogazione di maternità e ordine pubblico. La situazione attuale – 3. Introduzione del reato universale di surrogazione di maternità: quali effetti in merito allo status filiationis e all’attribuzione di genitorialità? – 4. E dunque tanto chiasso per nulla?