Appunti per un progetto abolizionista

Francesco Rana

Dottorando di ricerca in diritto civile, Università di Torino

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Negli studi di genere, in particolare nell’ambito delle teorie transfemministe e queer, è in corso un dibattito intorno all’idea che il genere debba essere in qualche modo “abolito”. Gli abolizionismi sono vari e varie sono le critiche sollevate da chi teme che l’abolizione possa rivelarsi controproducente e persino indebolire la tutela delle soggettività non conformi al modello binario etero-patriarcale. Dopo aver illustrato il quadro filosofico-politico di riferimento e introdotto la prospettiva abolizionista, il presente contributo si propone di offrire alcuni spunti di riflessione circa la forma che i concetti giuridici di sesso e genere assumono nella materia della rettificazione anagrafica, mettendo in luce l’irrazionalità prodotta dallo stratificarsi di interventi del legislatore e delle corti: la “definitional rupture”, che i concetti di sesso e genere stanno attraversando, ha invaso il linguaggio giuridico. Il lavoro si chiude con alcune considerazioni conclusive circa l’opportunità e la fattibilità di una proposta di abolizione “minima”, consistente nell’abrogazione delle norme che prescrivono l’attribuzione di sesso alla nascita.

In gender studies, especially within the framework of transfeminist and queer theories, there is an ongoing debate around the idea that gender should somehow be “abolished”. There are various forms of gender abolitionism, as varied are the critiques raised by those who fear that abolition could prove counterproductive, potentially weakening the protection of identities that do not conform to the binary hetero-patriarchal model. Having outlined the relevant political philosophical theoretical background and introduced the abolitionist perspective, this paper aims to provide some insights on how legal concepts of sex and gender take form in the area of civil status’ rectification, highlighting the irrationalities produced by the interplay of legislative and judicial interventions. The “definitional rupture” that the concepts of sex and gender are currently undergoing has permeated legal language. The paper concludes with some final thoughts on the aptness and feasibility of a proposal of “minimal” abolition, consisting of the repeal of rules that mandate the attribution of sex at birth.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Il problema della definizione di ‘sesso’ e ‘genere’ – 3. Abolire il genere? – 4. Il sesso e il genere nell’ordinamento dello stato civile: attribuzione e rettificazione anagrafica. – 5. Segni di cedimento del binarismo. – 6. La decertificazione come strategia di abolizione minima.

La sentenza 303 Creative LLC v. Elenis della Corte Suprema degli Stati Uniti, tra public accommodation laws e Primo Emendamento: una slippery slope in materia antidiscriminatoria

Daniele Camoni

Ricercatore di Diritto Pubblico Comparato, Università di Milano

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il presente articolo intende proporre alcune riflessioni a partire dalla recente sentenza 303 Creative LLC v. Elenis della Corte Suprema degli Stati Uniti: in particolare, essa ha dichiarato che il diritto alla libera espressione del pensiero non consente ad uno Stato di obbligare il titolare di un pubblico esercizio a manifestare – attraverso un’attività commerciale ritenuta “espressiva” – un’opinione con la quale si trova in disaccordo. L’analisi di detta pronuncia e dell’opinione dissenziente sarà poi inquadrata in una prospettiva più ampia, nella quale si ricostruiranno i delicati rapporti tra le legislazioni antidiscriminatorie statali in relazione alle attività dei pubblici esercizi (public accommodation laws), il diritto alla libertà di espressione e il diritto di libertà religiosa, con specifica e costante attenzione alla giurisprudenza della Corte Suprema in materia.

The article aims at proposing some remarks starting from the recent judgment 303 Creative LLC v. Elenis of the Supreme Court of the United States: in particular, it was declared that the right to free expression of thought does not allow a State to constrain the owner of a public establishment to express – through an “expressive” commercial activity – an opinion with which he/she disagrees. The analysis of the judgment and the dissenting opinion will then be framed in a broader perspective, dealing with the delicate relationships between State anti-discrimination legislations in relation to the activities of public establishments (public accommodation laws), the right to freedom of expression and religious freedom, with specific and constant attention to the jurisprudence of the Supreme Court on these topics.

Sommario

1. Premessa introduttiva. – 2. 303 Creative LLC v. Elenis davanti alla Corte Suprema: «free speech now, free speech tomorrow, free speech forever»? – 3. L’opinione dissenziente di Justice Sotomayor ed i confini materiali dell’attività “espressiva”. – 4. Il futuro di 303 Creative LLC v. Elenis: una slippery slope in materia antidiscriminatoria? – 4.1.Public accommodation laws lose? Il rapporto con la Free Speech Clause. – 4.2. Public accommodation laws win? Il rapporto con la Free Exercise Clause. – 5. Riflessioni conclusive.

GenIUS 2024-01

Sommario

Focus: Diritto penale antidiscriminatorio.
Una indagine, partendo dalla giurisprudenza

Marco Pelissero: Importanza, ragionevolezza e limiti del diritto penale antidiscriminatorio tra presente o (possibile) futuro

Luciana Goisis: La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di diritto penale antidiscriminatorio

Sara Prandi: Il diritto penale antidiscriminatorio “esplicito”: i delitti contro l’eguaglianza

Anna Costantini: Diritto penale e discriminazioni di genere

Paolo Caroli: Diritto penale e discriminazione delle persone lgbtqia+

Davide Petrini: Discriminazione delle persone disabili e diritto penale

Interventi

Aurora Maggi: Dalla violenza che condanna, alla condanna della violenza. L’aborto forzato nel prisma della comparazione

Giacomo Mingardo: Il riconoscimento delle nuove soggettività e il limite del binarismo di genere nella prospettiva costituzionale

Commenti

Sabrina Ragone, Valentina Capuozzo: Diritti della gestante, tutela della vita del nascituro e parto in casa: l’approccio del Tribunale costituzionale spagnolo.

Francesca Moro: La piena realizzazione del diritto all’affettività e alla sessualità dei detenuti alla luce della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale.

Jernej Letnar Černič: Constitutional democracy in action: Recognition of same-sex marriage in the Slovenian Constitutional system.

Claudia Candelmo: Nuovi orientamenti in tema di esame individuale delle domande di protezione internazionale? Il caso delle donne afghane al vaglio della CGUE

Francesca Rescigno: Prime note sulla riforma costituzionale francese in tema di interruzione di gravidanza. C’è più di un oceano a separare Parigi da Washington

Dalla violenza che condanna, alla condanna della violenza. L’aborto forzato nel prisma della comparazione

Aurora Maggi

Tirocinante presso Tribunale di Sorveglianza di Roma

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’aborto forzato e la sterilizzazione involontaria costituiscono fenomeni storicamente celati nel mondo. Tuttavia, si tratta di forme di violenza che possono manifestarsi in modi e per ragioni dissimili. Indubbiamente rappresentano un’interferenza nella sfera intima ed inviolabile di una persona. L’intento di questo lavoro è quello di portare alla luce situazioni invisibili, denunciando la violenza sconosciuta o misconosciuta.

Forced abortion and involuntary sterilization are historically hidden phenomena in the world. However, they are forms of violence that can manifest themselves in different ways and for different reasons. Undoubtedly, they represent interference in a person’s intimate and inviolable sphere. The intention of this work is to bring invisible situations to light, denouncing unknown or misunderstood violence.

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. La guerra, una delle determinanti dell’aborto forzato. – 3. Selezione del sesso e controllo delle nascite. – 3.1 Alle origini del nesso tra aborto forzato ed eugenetica: il programma Lebensborn. – 3.2. Pianificazione delle nascite e aborti selettivi. – 4. Rilievi conclusivi.

Focus “Diritto penale antidiscriminatorio. Una indagine, partendo dalla giurisprudenza”

A cura di Marco Pelissero, Università di Torino

(Contributi pubblicati online first)

Importanza, ragionevolezza e limiti del diritto penale antidiscriminatorio tra presente o (possibile) futuro

Marco Pelissero

Professore Ordinario di Diritto penale, Università di Torino

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di diritto penale antidiscriminatorio

Luciana Goisis

Professoressa Associata di Diritto penale, Università di Sassari

Il diritto penale antidiscriminatorio “esplicito”: i delitti contro l’eguaglianza

Sara Prandi

Dottoranda di ricerca in Diritto penale, Università di Genova

Diritto penale e discriminazioni di genere

Anna Costantini

Ricercatrice di Diritto penale, Università di Torino

Diritto penale e discriminazione delle persone lgbtqia+

Paolo Caroli

Ricercatore di Diritto penale, Università di Torino

Discriminazione delle persone disabili e diritto penale

Davide Petrini

Già Professore Ordinario di Diritto penale, Università di Torino

Il riconoscimento delle nuove soggettività e il limite del binarismo di genere nella prospettiva costituzionale

Giacomo Mingardo

Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico, Università di Milano

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il presente contributo si propone di indagare la possibilità di riconoscimento da parte dell’ordinamento costituzionale italiano di nuove forme di soggettività che superino il binarismo di genere. Muovendo dalle rivendicazioni identitarie avanzate da persone non binarie e intersessuali, l’analisi approfondisce le definizioni dei concetti di ‘identità di genere’ e ‘identità sessuale’ per poi interrogarsi sulla portata del diritto all’identità di genere delineato dalla giurisprudenza costituzionale. L’articolo si propone di dimostrare come il binarismo di genere non rappresenti un limite di rango costituzionale per l’ordinamento e come sia possibile l’istituzione di un terzo genere. In conclusione, il contributo avanza alcune proposte de iure condendo volte a superare il binarismo di genere.

This contribution aims to investigate the possibility of the Italian constitutional system recognising new forms of subjectivity that go beyond the gender binary. The analysis commences with an examination of the claims for full affirmation of identity advanced by non-binary and intersex people. This is followed by a deepening of the definitions of the concepts of ‘gender identity’ and ‘sexual identity’. Finally, the scope of the right to gender identity outlined by constitutional jurisprudence is questioned. The article seeks to demonstrate that the gender binary does not represent a constitutional limit for the legal system and that it is possible to establish a third gender. In conclusion, the contribution puts forward some de iure condendo proposals aimed at overcoming the gender binary.

Sommario

1. Cenni introduttivi. – 2. Identità di genere e identità sessuale nella prospettiva dei diritti. – 3. Una Costituzione solo per due? – 4. Dalla teoria alla pratica: annotazioni de iure condendo. – Nota di aggiornamento.

Constitutional democracy in action: Recognition of same-sex marriage in the Slovenian Constitutional system

Jernej Letnar Cernic

Full Professor of Human Rights Law, Faculty of Government and European Studies, New University, Slovenia

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

This article presents and discusses three recent decisions by the Slovenian Constitutional Court on the right of same-sex couples to marry and their right to adopt children. The first two decisions relate respectively to the decision of the Slovenian Constitutional Court on the right to marriage of same-sex couples and their right to adopt children. The third decision includes the prohibition of the Constitution Court to hold a referendum on the issue of the right of same-sex couples to marry and their right to adoption, thereby upholding the principle of constitutional democracy. The decisions granted same-sex couples the right to marry and adopt for the first time in any post-communist country of Central and Eastern Europe. However, they have yet to be universally internalized and welcomed in Slovenian Society. They stirred and deepened ideological rupture between different sides of Slovenian society. Nonetheless, they reaffirmed the principle of constitutional democracy, which the Slovenian Constitutional Court should uphold in similar future decisions.

Questo articolo analizza tre recenti decisioni della Corte costituzionale slovena sul diritto delle coppie dello stesso sesso a sposarsi e sul loro diritto ad adottare bambini. Le prime due decisioni si riferiscono rispettivamente alla decisione della Corte costituzionale slovena sul diritto al matrimonio delle coppie dello stesso sesso e sul loro diritto ad adottare bambini. La terza decisione include il divieto della Corte costituzionale a indire un referendum sulla questione del diritto delle coppie dello stesso sesso a sposarsi e sul loro diritto all’adozione, sostenendo così il principio della democrazia costituzionale. Le decisioni hanno concesso alle coppie dello stesso sesso il diritto di sposarsi e adottare per la prima volta in un paese post-comunista dell’Europa centrale e orientale. Tuttavia, le stesse devono ancora essere universalmente interiorizzate nella società slovena, avendo suscitato una rottura ideologica tra le diverse componenti della società slovena. Merita tuttavia soffermarsi sul principio della democrazia costituzionale, che costituisce un importante precedente in simili decisioni future.

Summary

1. Introduction. – 2. Right to family life and marriage of same-sex couples. – 3. Decision U-I-486/20-14, Up-572/18-36 of the Slovenian Constitutional Court. – 4. Decisions no. U-I-91/21-19,  Up-675/19-32 of the Slovenian Constitutional Court. – 5. Decision no. U-I-398/22, 14.12.2022 of the Slovenian Constitutional Court. – 6. The primacy of the principle of constitutional democracy. – 7. Conclusions.

Nuovi orientamenti in tema di esame individuale delle domande di protezione internazionale? Il caso delle donne afghane al vaglio della CGUE

Claudia Candelmo

Ricercatrice a tempo determinato (RTD-B) di Diritto Internazionale, Università di Udine

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il ritorno dei Talebani in Afghanistan ha comportato un arretramento significativo della tutela dei diritti umani, in particolare per le donne, sottoposte a limitazioni sempre più gravi delle loro libertà personali, tali da dare vita a una vera e propria persecuzione. Partendo dalle Conclusioni presentate dall’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal giudice austriaco, il contributo riflette sull’interpretazione della nozione di ‘persecuzione’ e di ‘esame individuale’ delle domande di protezione internazionale, sia ai sensi della Direttiva Qualifiche, sia alla luce del diritto internazionale rilevante. Il contributo si sofferma, in particolare, sulla possibilità che un esame della domanda che tenga specificamente conto della situazione dello Stato di provenienza e dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale, senza interrogarsi ulteriormente sulla situazione individuale del richiedente, sia coerente non solo con il diritto UE, ma anche con il diritto internazionale in materia.

The return to power of the Taliban in Afghanistan has caused a significant setback in the protection of human rights, especially women rights, subject to ever-growing limitations of their personal liberties. Such limitations are so grave that they amount to persecution. Taking as a point of departure the Conclusions presented by Advocate General Richard de la Tour, in the framework of a request for a preliminary ruling by an Austrian Tribunal, the present article discusses the interpretation of the notion of ‘persecution’ and of ‘individual exam’ of requests of international protection according both to the Qualification Directive and to International Law. In particular, the article analyses the hypothesis that an exam taking into enhanced account the situation of the State of origin and the belonging to a social group, without considering the individual situation of the applicant can be considered compatible not only with EU Law but also with International Law on the topic.

Sommario

1. Introduzione – 2. Le domande di pronuncia pregiudiziale e le conclusioni dell’Avvocato Generale – 2.1 La necessità di un esame individuale della domanda di protezione internazionale – 3. La Convenzione di Ginevra e il diritto internazionale rilevante – 4. Conclusioni e prospettive future.

Diritto penale e discriminazione delle persone lgbtqia+

Paolo Caroli

Ricercatore di diritto penale, Università di Torino

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo analizza le risposte offerte dal diritto penale italiano alla discriminazione delle persone lgbtqia+, in primo luogo analizzando le diverse fattispecie di reato in cui è possibile sussumere molte forme di omotransfobia, sia fisica che verbale. Nella seconda parte, invece, si prenderanno in considerazione i vuoti di tutela: i casi di discriminazione e propaganda per i quali il diritto penale non dispone di strumenti di persecuzione e punizione. In assenza di un intervento legislativo ad hoc, dunque, vi sono forme di discriminazione che non trovano alcuna sanzione da parte del nostro ordinamento e sono perciò penalmente lecite. Nel corso della disamina si analizzeranno anche i meccanismi creativi con cui la giurisprudenza di merito tenta di supplire a tali carenze, nonché i tentativi – per i casi che invece sono già penalmente rilevanti – di supplire all’assenza di una circostanza aggravante di omotransfobia.

The paper analyses the responses offered by Italian criminal law to discrimination against lgbtqia+ persons, firstly by analysing the different types of offences under which many forms of homotransfobia, both physical and verbal, can be subsumed. In the second part, on the contrary, the paper considers the gaps in protection: the cases of discrimination and propaganda for which criminal law has no instruments of prosecution and punishment. In the absence of ad hoc legislative intervention, therefore, there are forms of discrimination that find no sanction from our system and are therefore criminally permissible. In the course of the examination, we will also analyse the creative mechanisms with which the jurisprudence attempts to make up for these shortcomings, as well as the attempts – for cases that are already criminally relevant – to make up for the absence of an aggravating circumstance of homotransfobia.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Punire la discriminazione lgbtqia+ con i reati esistenti. – 2.1. Ingiuria e diffamazione. – 2.2. Minaccia. – 2.3. Stalking. – 3. La “discriminazione” che non costituisce reato. – 3.1. La discriminazione “pura”. – 3.2. La propaganda “pura”. – 4. I tentativi di risposta in via giurisprudenziale. – 4.1. Il decoro collettivo del “movimento lgbt” – 4.2. Il diritto del lavoro. – 4.3. Una lacuna colmabile solo dal legislatore. – 5. I tentativi giurisprudenziali di colmare l’assenza di un’aggravante ad hoc – 5.1. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. – 5.2. Applicazione dell’aggravante comune dei motivi abietti o futili ex art. 61 c.p., n. 1. – 5.3. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena. – 5.4. L’orientamento che applica comunque l’art. 604 ter c.p. – 5.5. Una giurisprudenza non univoca. – 6. Odio online e diritto penale impotente? – 7. Conclusioni.

La piena realizzazione del diritto all’affettività e alla sessualità dei detenuti alla luce della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale

Francesca Moro

Dottoranda di ricerca in diritto penale, Università di Trento

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la sentenza n. 10 del 2024, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della Legge sull’ordinamento penitenziario (o.p.), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il proprio partner, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina o ragioni giudiziarie. Ripercorse brevemente le tappe fondamentali che hanno condotto al riconoscimento dell’affettività intramuraria, anche in una declinazione fisica, il presente contributo intende analizzare nel dettaglio la decisione in oggetto, la quale suscita particolare interesse non solo per il suo contenuto, ma anche per la tecnica decisoria adottata dalla Corte – una sentenza additiva di principio – destinata a produrre i suoi effetti fin da subito nella realtà quotidiana degli istituti penitenziari.

In Judgment No 10 of 2024, the Italian Constitutional Court ruled that Article 18 of the Act on Penitentiary Order (o.p) is unconstitutional since it does not allow conjugal visits in prison, even when there are no security reasons to justify such restriction. After a brief description of the fundamental stages that led to the recognition of the prisoner’s right to sexuality, this paper analyses the above-mentioned judgment, which arouses particular interest not only for its content, but also for the decisional technique adopted by the Court which will produce its effects immediately.

Sommario

1. Il fondamentale contributo della Corte costituzionale in tema di diritti delle persone detenute – 2. La sentenza monito n. 301 del 2012: la Corte costituzionale bussa alla porta del legislatore – 3. Il legislatore non risponde: il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto solleva nuovamente questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 co. 3 o.p. – 4. La Consulta entra coraggiosamente dalla porta principale con una sentenza additiva di principio: sì ai colloqui intimi. – 4.1. L’irragionevolezza del divieto assoluto e l’irrinunciabilità di un bilanciamento, in concreto, tra interessi costituzionali. – 4.2. L’incongruo sacrificio imposto agli affetti del detenuto. – 4.3. Il pregiudizio alla persona nell’ambito familiare e relazionale e la frustrazione delle chances di reinserimento sociale. – 4.4. La necessità di un «fair balance» nella giurisprudenza di Strasburgo. – 4.5. Il vademecum finale della Consulta. – 5. Dai principi alla prassi: il rischio di possibili resistenze all’inveramento del diritto all’affettività e alla sessualità delle persone recluse.